Non è Fleximan, il misterioso personaggio che per mesi ha abbattuto autovelox in mezza Italia, a segnare una svolta nella vicenda degli strumenti di misurazione della velocità, ma il risultato ufficiale del censimento nazionale degli apparecchi. Una novità sostanziale, che aiuta a fare piena luce sulla situazione relativa alle strade della penisola.
I dati
Il censimento avviato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha restituito un dato difficilmente aggirabile: su circa 11.000 autovelox presenti sulle strade italiane, solo 3.800 risultano correttamente registrati sulla piattaforma ministeriale. Ancora più significativo è il secondo numero: poco più di 1.000 dispositivi rientrano automaticamente nei requisiti di omologazione oggi richiesti. In pratica, meno di un autovelox su dieci.
Va tenuto conto del fatto che il censimento si è concluso il 28 novembre. Da quel momento, Comuni, enti locali e forze dell’ordine che non hanno inserito i dati richiesti sulla piattaforma telematica hanno – o avrebbero dovuto – spegnere gli autovelox presenti sul proprio territorio a partire dal 29 novembre. La conseguenza è esplicita: le multe elevate da apparecchi non censiti sono nulle.
Questo passaggio segna un cambio di paradigma. Il censimento non è stato concepito come una semplice operazione di trasparenza, ma come una condizione essenziale per l’utilizzo degli strumenti di controllo della velocità. In assenza di registrazione, l’autovelox non dovrebbe essere in funzione. Punto. Ne deriva che una parte consistente dei dispositivi che a lungo sono stati installati sulle strade italiane non è oggi legittimata a operare.
Che fare
In concreto, chi riceve una multa da autovelox dovrebbe innanzitutto controllare il verbale e verificare se viene indicato il decreto di omologazione o soltanto il decreto di approvazione: in quest’ultimo caso esistono i presupposti per la contestazione ed è possibile chiedere al Comune l’accesso agli atti per visionare la documentazione tecnica del dispositivo.
Il ricorso può essere presentato al Giudice di Pace entro 30 giorni dalla notifica, previo pagamento del contributo unificato, ed è spesso la strada preferibile perché si tratta di un magistrato terzo che tende a seguire l’orientamento della Corte di Cassazione, la quale – con l’ordinanza n. 10505/2024 e con successive conferme nel 2025, tra cui la n. 26521 – ha affermato la nullità delle sanzioni elevate tramite apparecchi approvati ma non omologati. In alternativa è possibile ricorrere al Prefetto entro 60 giorni, senza costi, tramite PEC o raccomandata; in caso di rigetto la sanzione raddoppia, ma può comunque essere impugnata davanti al Giudice di Pace.
Un punto, invece, resta fermo: il ricorso deve essere presentato senza pagare la multa, nemmeno in misura ridotta, perché il pagamento equivale all’accettazione della sanzione e chiude ogni possibilità di contestazione.
Un passaggio netto?
I risultati del censimento segnano dunque, almeno nelle speranze, un passaggio netto. Dopo anni di applicazioni disomogenee e margini di ambiguità, il sistema degli autovelox viene – almeno: si spera – ricondotto a regole più chiare. Resta ora da capire quanti enti si siano effettivamente adeguati e quanti apparecchi siano ancora accesi in modo illegittimo.
Di una cosa, però, si può già essere certi: la stagione dell’autovelox “fuori regola” si avvia verso la fine. E già questa è, almeno in parte, una buona notizia.
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