Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato la nuova lista degli autovelox censiti, un elenco ufficiale che rende finalmente più semplice verificare quali dispositivi sono autorizzati al controllo della velocità e dove si trovano.
La lista è consultabile anche online. Il censimento costituisce un passo significativo verso una maggiore trasparenza amministrativa, perché permette a cittadini, operatori del diritto e amministrazioni di consultare in modo immediato i dati relativi a ciascun apparecchio, comprese le informazioni tecniche su marca, modello, matricola e collocazione.
Uno strumento utile
Al di là del dibattito giuridico che negli ultimi mesi ha animato il tema, va ricordato che gli autovelox, se utilizzati correttamente e nel pieno rispetto della normativa, rappresentano uno strumento utile per migliorare la sicurezza stradale. Studi indipendenti e ricerche universitarie mostrano come il rispetto dei limiti di velocità contribuisca a ridurre in modo significativo il numero di incidenti gravi. È quindi fondamentale distinguere tra l’utilità concreta di questi dispositivi e i problemi che derivano da incertezze normative ancora irrisolte.
Il nodo omologazione
La pubblicazione dell’elenco riguarda esclusivamente la registrazione amministrativa degli apparecchi, ma non affronta la questione dell’omologazione tecnica. È proprio su questo punto che da oltre un anno si registra un forte contrasto tra il Ministero e la Corte di Cassazione. La Suprema Corte, con un orientamento ormai costante, ha chiarito che l’articolo 142 del Codice della Strada richiede, per la validità delle rilevazioni di velocità, l’utilizzo di apparecchiature “debitamente omologate”. Secondo questo indirizzo, un autovelox può anche risultare censito e quindi registrato presso il MIT, ma rimanere comunque illegittimo se manca l’omologazione tecnica prevista dalla legge.
Il Ministero mantiene una posizione diversa. In un’ultima nota del 21 novembre, ha ribadito che approvazione e omologazione devono essere considerate procedure alternative ed equivalenti, facendo riferimento al dato normativo contenuto negli articoli 201 e 45 del Codice della Strada, che parlano di “omologazione o approvazione”. Il nodo interpretativo nasce dal fatto che l’articolo 142, richiamato dalla Cassazione, menziona invece esclusivamente apparecchiature omologate. Questo disallineamento produce inevitabilmente un contrasto: da un lato la Cassazione, che insiste sulla necessità dell’omologazione; dall’altro il MIT, che continua a ritenere sufficiente la sola approvazione.
Ricorsi in arrivo..
La pubblicazione dell’elenco non risolve questo conflitto, ma ne aggiunge uno nuovo. Da oggi è infatti possibile verificare se l’autovelox che ha rilevato l’infrazione risulta o meno censito. Se non compare nella lista, la sanzione potrà essere contestata per difetto di registrazione amministrativa. Allo stesso tempo, resta aperta la questione dell’omologazione, che continuerà a rappresentare un terreno fertile per i ricorsi. Alcuni giudici di pace e tribunali continuano ad aderire alla posizione del MIT, ritenendola coerente con la lettera della legge, mentre altri si allineano alle pronunce della Cassazione. L’esito, pertanto, rimane incerto e potrà variare da caso a caso.
La nuova lista degli autovelox permette agli automobilisti di avere un quadro più chiaro e immediato dei dispositivi effettivamente attivi. Tuttavia, il contrasto interpretativo tra Ministero e Cassazione rende evidente che il tema necessita di un intervento definitivo, capace di armonizzare i livelli amministrativi e tecnici. Fino ad allora, le sanzioni elevate da apparecchi privi di omologazione o non presenti nell’elenco continueranno a essere oggetto di contenzioso, e la materia resterà complessa sia per gli utenti sia per gli operatori del diritto.
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