CASSAZIONE: RISTORANTI – BAR – MENU – NON INDICARE CON APPOSITI SIMBOLI DI RICONOSCIMENTO CHE UN PRODOTTO E’ CONGELATO COSTITUISCE REATO!!

La Cassazione, con la sentenza 30 luglio 2020 n. 23181 ha sancito
Sul titolare di un esercizio commerciale grava l’obbligo di impartire ai propri dipendenti precise disposizioni di leale e scrupoloso comportamento commerciale e di vigilare sull’osservanza di tali disposizioni, sicché, in difetto, si configura il reato di cui all’art. 515 cod. pen.
Si tratta di un caso di (tentata) frode nell’esercizio del commercio nell’ambito della ristorazione.
All’imputata – quale titolare di un ristorante – veniva contestata la violazione della fattispecie ex artt. 56, 515 c.p., per aver omesso di indicare nel menu dell’esercizio commerciale lo stato fisico di congelato o di surgelato di alcuni alimenti.
Accanto a ciò, si configura il reato di tentata frode nell’esercizio del commercio quando la natura congelata o surgelata di alimenti disponibili nella cucina di un ristorante – pur non risultando dal menu – venga rappresentata a voce ai clienti.
Infatti “integra il reato di tentativo di frode in commercio la mera disponibilità, nella cucina di un ristorante, di alimenti surgelati, non indicati come tali nel menu, indipendentemente dall’inizio di una concreta contrattazione con il singolo avventore”.
Si raccomanda, quale misura di sicurezza, anche la verifica dei messaggi diffusi sui canali social e web.

Di seguito è possibile scaricare il testo integrale della sentenza.

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