Il Decreto Cura Italia ha stabilito all’art. 42 che qualora un lavoratore contragga il coronavirus sul luogo di lavoro sia soggetto a copertura da parte dell’INAIL. Ciò vuol dire che in questo caso la malattia sarà considerata come vero e proprio infortunio.

Tale assunto è stato peraltro anche confermato dallo stesso Ente che, nella circola re n. 13 del 3 aprile 2020 ha precisato come le malattie infettive e parassitarie siano pacificamente inquadrate nella categoria degli infortuni sul lavoro, a cui si debbono pertanto ricondurre anche i casi di infezione da coronavirus.

Da ciò tuttavia ne deriva automaticamente come il datore di lavoro sia soggetto a tutti i profili di responsabilità connessa all’insorgenza della malattia così come previsto dal D. lgs. 81/2008 nell’eventualità in cui venisse dimostrata la mancata adozione sul luogo di lavoro di tutte le cautele antinfortunistiche previste dalle norme istituite in periodo di emergenza a tutela dei lavoratori.

In tale ultima ipotesi il datore di lavoro potrebbe trovarsi a dover rispondere dei reati di lesioni personali gravi o gravissime ex art. 590 c.p. e/o, nei casi più gravi, di omicidio ex art. 589 c.p. qualora dalla contrazione della malattia ne derivi poi il decesso.

Rammentiamo che ai sensi dell’art. 18 del D.lgs. 81/2008 l’imprenditore/datore di lavoro ha l’obbligo di:

– fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale;

– informare il più presto i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

– astenersi dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato.

C’è poi l’articolo 271 del medesimo Testo Unico, che impone l’obbligo al datore di lavoro di valutare anche il rischio biologico.

Accanto a questi profili è opportuno rammentare inoltre che è fatto obbligo dall’art 2 del DPCM 26 aprile 2020 di imporre il rispetto nel luogo di lavoro delle disposizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro.

Il protocollo è già stato messo a disposizione in altro precedente artiolo.

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