CORONAVIRUS – DECRETO CURA ITALIA: CONTRARRE IL CORONAVIRUS SUL LUOGO DI LAVORO PUO’ DETERMINARE LA RESPONSABILITA’ PENALE DEL DATORE DI LAVORO?

Il Decreto Cura Italia ha stabilito all’art. 42 che qualora un lavoratore contragga il coronavirus sul luogo di lavoro sia soggetto a copertura da parte dell’INAIL. Ciò vuol dire che in questo caso la malattia sarà considerata come vero e proprio infortunio.

Tale assunto è stato peraltro anche confermato dallo stesso Ente che, nella circola re n. 13 del 3 aprile 2020 ha precisato come le malattie infettive e parassitarie siano pacificamente inquadrate nella categoria degli infortuni sul lavoro, a cui si debbono pertanto ricondurre anche i casi di infezione da coronavirus.

Da ciò tuttavia ne deriva automaticamente come il datore di lavoro sia soggetto a tutti i profili di responsabilità connessa all’insorgenza della malattia così come previsto dal D. lgs. 81/2008 nell’eventualità in cui venisse dimostrata la mancata adozione sul luogo di lavoro di tutte le cautele antinfortunistiche previste dalle norme istituite in periodo di emergenza a tutela dei lavoratori.

In tale ultima ipotesi il datore di lavoro potrebbe trovarsi a dover rispondere dei reati di lesioni personali gravi o gravissime ex art. 590 c.p. e/o, nei casi più gravi, di omicidio ex art. 589 c.p. qualora dalla contrazione della malattia ne derivi poi il decesso.

Rammentiamo che ai sensi dell’art. 18 del D.lgs. 81/2008 l’imprenditore/datore di lavoro ha l’obbligo di:

– fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale;

– informare il più presto i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

– astenersi dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato.

C’è poi l’articolo 271 del medesimo Testo Unico, che impone l’obbligo al datore di lavoro di valutare anche il rischio biologico.

Accanto a questi profili è opportuno rammentare inoltre che è fatto obbligo dall’art 2 del DPCM 26 aprile 2020 di imporre il rispetto nel luogo di lavoro delle disposizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro.

Il protocollo è già stato messo a disposizione in altro precedente artiolo.

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