Parità scolastica, il TAR: revoca illegittima senza valutare le difese

Nel procedimento di revoca della parità scolastica, l’Amministrazione non può limitarsi a confermare in modo formale le originarie contestazioni ispettive, ma ha il preciso obbligo di valutare analiticamente la documentazione e i chiarimenti presentati dall’Istituto a propria difesa, trattandosi di un iter a “contraddittorio rafforzato”: è quanto è stato stabilito dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) da ultimo nella sentenza del 26/05/2026 ottenuto dallo Studio Rienzi, di accoglimento del ricorso presentato da un Istituto scolastico che si era visto illegittimamente revocare lo status di scuola paritaria pochissimi giorni dall’inizio delle lezioni.

I fatti

La vicenda nasce nel mese di marzo del 2025, quando l’Ufficio Scolastico Regionale (USR) del Friuli Venezia Giulia avvia un’indagine ispettiva sull’organizzazione didattica e strutturale dei corsi di liceo e della scuola secondaria di primo grado di un Istituto paritario. Il punto cruciale è la tempistica gestita dal Ministero: nonostante i controlli fossero iniziati in primavera, l’Amministrazione ha atteso quasi cinque mesi prima di farsi sentire, notificando alla scuola la formale contestazione delle presunte irregolarità e il preavviso di revoca della parità solo a fine luglio, ovvero in pieno periodo feriale ea ridosso dell’avvio del nuovo anno scolastico

L’Istituto, nel termine concesso, produceva una copiosa documentazione per dimostrare di aver superato tutte le criticità rilevate (ad esempio, reperendo nuove aule tramite contratti di locazione, predisponendo i laboratori, avviando i corsi sulla sicurezza per il personale e sanando alcune irregolarità documentali). Ciononostante, il 29 agosto, a ridosso dell’apertura delle scuole, l’USR decretava la revoca della parità scolastica, ignorando di fatto le prove fornite dalla scuola e basandosi acriticamente sui rilievi iniziali.

L’Istituto, assistito dallo Studio , ha impugnato i decreti davanti al TAR, lamentando un grave difetto di istruttoria e di motivazione da parte del Ministero.

Ebbene il TAR Lazio, in pieno accoglimento delle tesi difensive fatte valere nel ricorso, ha concluso che il procedimento per il mantenimento (o la revoca) della parità scolastica non è un iter burocratico a senso unico, ma esige un dialogo reale tra Stato e scuola privata.

Il principio

Il Tribunale osserva infatti che la legge prevede:

“…un procedimento a contraddittorio rafforzato, sia in caso di accertamento di irregolarità di funzionamento, sia in caso di accertamento della sopravvenuta carenza dei requisiti, rispetto al contraddittorio procedurale disciplinato dalla legge generale 241/1990, perché prescrive una interlocuzione con l’istituto scolastico che va al di là del preavviso di diniego (…) imponendo un invito specifico alla manifestazione delle osservazioni e all’eventuale presenza di irregolarità riscontrate”.

Questo significa che l’Ufficio Scolastico Regionale, se vuole revocare la parità, deve avere un onere motivazionale molto alto. Come precisa la sentenza, la valutazione dell’Amministrazione:

“…non può prescindere da un esame di tali osservazioni, eventualmente anche con un sopralluogo in contraddittorio e non può invece limitarsi specificatamente a tenere ferme senza adeguata motivazione le originarie contestazioni”.

Un altro passaggio fondamentale della sentenza, di grande interesse per chi gestisce le scuole, riguarda i tempi d’azione del Ministero. Il Giudice amministrativo ha bacchettato l’USR per aver concentrato le contestazioni in agosto, evidenziando che:

“…non appare viceversa improntato ai canoni di buona fede e correttezza concentrare il segmento centrale del procedimento di revoca (ossia quello che scaturisce dalla diffida rimuovere e che, in teoria, deve consentire alla scuola di rimuovere le irregolarità rilevate…) in un periodo feriale ea ridosso dell’avvio del nuovo anno scolastico, nonostante l’attività ispettiva fosse stata avviata nel mese di marzo”.

Su queste basi, il TAR ha dichiarato l’illegittimità dei provvedimenti, disponendone l’annullamento per difetto di istruttoria e di motivazione.

Conclusione

In conclusione, la sentenza del TAR Lazio chiarisce che la Pubblica Amministrazione non può agire come un controllore inflessibile, ignorando gli sforzi concreti compiuti da una scuola privata per sanare eventuali criticità procedurali o organizzative.

Il Tribunale, richiamando l’attenzione sui diritti degli studenti e sulla libertà di insegnamento costituzionalmente garantita, ha fissato un principio netto ed essenziale nelle motivazioni, affermando testualmente che:

“l’interruzione drastica del percorso di istruzione degli studenti è una circostanza che, nella misura del ragionevole, occorre evitare, bilanciando l’interesse alla continuità didattica con quello inerente all’osservanza delle prescrizioni dettate a tutela della medesima comunità scolastica”.  Proprio per evitare provvedimenti punitivi ed esagerati, il Collegio ricorda che la legge impone il preventivo invito a regolarizzare le anomalie, ponendo tale strumento: “in applicazione avanzata del ‘principio della fiducia’ e del ‘principio del risultato’, precipitati dei superiori paradigmi costituzionali“.

Una vittoria importante che tutela gli istituti paritari da revoche improprie e garantisce la continuità scolastica, punendo le lentezze e le gravi carenze istruttorie degli Uffici Ministeriali.


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