UN’ALTRA VITTORIA PER LO STUDIO: STAVOLTA NEI CONFRONTI DELL’INPS

Una conclusione davvero soddisfacente per lo Studio è arrivata in questi giorni, con una piena vittoria – in ambito stragiudiziale – nei confronti dell’INPS.
La questione traeva origine dalla notifica di un avviso di addebito per il pagamento di contributi IVS scaduti. L’illegittimità di questi atti derivava dal fatto che il soggetto – destinatario di tali documenti – era stato dichiarato fallito in data anteriore a quella dell’accertamento recapitato dall’Istituto.

I legali dello Studio, dopo aver studiato approfonditamente la questione, hanno optato per indirizzare all’ente un’istanza di annullamento in autotutela, vista la completa pretestuosità dell’atto recapitato. Invero, l’istanza si è basata su due questioni fondamentali: la prescrizione intervenuta per gli avvisi di addebito e la mancata applicazione della disciplina fallimentare riferita ad un amministratore fallito.

Per quanto concerne l’intervenuta prescrizione, la censura si è fondata sulla sentenza Cass. Sez. Unite n. 23397/2016 secondo cui “anche in caso di cartella non opposta il termine di prescrizione resta quello quinquennale”. Per quanto concerne la mancata applicazione della disciplina fallimentare, la censura si è fondata sul presupposto proprio dei Contributi IVS: ovvero, quello di svolgere attività d’azienda con il carattere dell’abitualità e della prevalenza. Essendo intervenuta una sentenza di dichiarazione di fallimento – che, ricordiamo, ha come effetto più dirompente quello di spossessare il fallito di tutti i beni della società – era venuto meno tale presupposto, motivo per il quale nulla era dovuto.

In questo senso, è infine arrivata la conferma dell’annullamento totale dell’addebito. Un esito davvero straordinario, un autentico riconoscimento del valore dell’attività svolta.. E senza neanche avviare lunghe controversie legali!