LA TETTOIA DI COPERTURA DI UN TERRAZZO È SOGGETTA AL RISPETTO DELLE DISTANZE LEGALI

La sentenza impugnata innanzi al Consiglio di Stato aveva rigettato il ricorso proposto dalla parte appellante avverso due distinti provvedimenti: il diniego di accertamento di conformità nonché l’ordinanza “per il ripristino dello stato dei luoghi”; con i quali era stata accertata l’illegittimità della tettoia in difformità della DIA presentata a suo tempo.

I giudici del Consiglio di Stato (sentenza 8053/2023) hanno rigettato il gravame proposto dal ricorrente, il quale si enucleava in una differente interpretazione dell’articolo 3.28 delle Norme tecniche di attuazione del Piano Regolatore del Comune. La norma in esame prevede che la distanza tra edifici non possa essere inferiore a 10 mt, i quali devono essere calcolati sulla base della distanza esistente tra i muri perimetrali costituiti dal c.d. “filo di fabbricazione” definito dalla stessa norma come “[…] il perimetro esterno delle murature con esclusione degli elementi decorativi, dei cornicioni, delle pensiline, dei balconi e delle altre analoghe opere aggettanti per non più di m. 1.50 […]”.

Nel caso di specie la tettoia sporgeva per circa 3,50 mt così facendo era destinata ad incidere sulla determinazione della linea perimetrale dell’edificio. I giudici hanno statuito quanto segue “[…] l’aggetto per una misura superiore a quella normativamente consentita, è sufficiente a fare ritenere la costruzione, per effetto delle dimensioni della tettoia, non rispettosa della distanza minima di dieci metri dall’edificio prospiciente […]”. Ulteriormente i giudici di Palazzo Spada hanno chiarito che la tettoia in avanzamento rispetto all’originaria sagoma del fabbricato non è assimilabile alle verande “[…] la veranda è ritenuta un volume ricavato dalla chiusura di balconi aggettanti preesistenti, senza aumentarne la sporgenza e, senza, dunque alterare il profilo dell’edificio, ai soli fini di aumentare la quantità dei volumi abitabili da parte dei residenti, è del tutto evidente che, per ciò stesso, non possa esservi coincidenza con una tettoia che, sporgendo rispetto alla superficie che copre, incide in maniera essenziale sul “filo della costruzione”, come definito dalle Norme attuative violate nel caso di specie. […]”.


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