Con la L. 130/2022, il legislatore ha voluto rinnovare la Legge sul processo tributario; in quest’ottica di rinnovazione troviamo l’art. 7 co. 4 del D.Lgs 546/1992 modificato dalla recente previsione normativa, il quale recita “Non è ammesso il giuramento. La corte di giustizia tributaria, ove lo ritenga necessario ai fini della decisione e anche senza l’accordo delle parti, può ammettere la prova testimoniale, assunta con le forme di cui all’articolo 257-bis del codice di procedura civile. Nei casi in cui la pretesa tributaria sia fondata su verbali o altri atti facenti fede fino a querela di falso, la prova è ammessa soltanto su circostanze di fatto diverse da quelle attestate dal pubblico ufficiale”.
Con l’ordinanza collegiale n. 26/2023 della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Gorizia si è dato seguito alla nuova visione data dal legislatore al processo tributario: tra gli obiettivi principali della riforma, infatti, vi è il rafforzamento dell’istruttoria processuale e dei diritti del ricorrente, in un giudizio che trae origine dall’attività di indagine svolta con i poteri autoritativi delle Agenzie fiscali o della Guardia di Finanza. Così facendo si è voluto dare la possibilità alla parte chiamata in giudizio, di poter affrontare il processo a “parità di armi”; in quanto, precedentemente a questa normazione, non c’era la possibilità di poter far entrare all’interno del processo questa tipologia di mezzo di prova. A seguito dell’ammissione del mezzo di prova, la Corte di giustizia tributaria incarica la parte che ne ha fatto richiesta di notificare alla persona che deve rendere la dichiarazione testimoniale all’ordinanza collegiale di ammissione e il modello ministeriale per la raccolta delle dichiarazioni. Questa novità rimane sempre ancorata alle regole di sussunzione previste nel C.P.C., più precisamente all’art. 257bis, ovvero quelle della Testimonianza Scritta.
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