Novità in materia di assegno di mantenimento e scelte lavorative: la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 5242/2024, ha chiarito che l’assegno non spetta a chi, pur avendo le capacità per lavorare a tempo pieno, sceglie di mantenere un impiego part-time (senza valide giustificazioni).
Nel caso esaminato dalla Cassazione, la richiedente – laureata e con una consolidata esperienza professionale – aveva deciso di lavorare part-time nonostante i figli adulti e l’assenza di ragioni di salute.
Per una giurisprudenza ormai consolidata, però, l’assegno di mantenimento spetta esclusivamente al soggetto versante in una situazione di oggettiva difficoltà economica, tale da non riuscire a mantenersi autonomamente. Non si tratta, evidentemente, di un “assegno in bianco”: e per questo la richiesta della donna è stata respinta.
La Cassazione, non a caso, ha rimarcato lungamente, nell’ordinanza citata, l’importanza dell’impegno individuale nel tentativo di generare un proprio reddito, garantendosi così l’autosufficienza economica. Un obiettivo che deve sempre rimanere presente, orientando i comportamenti degli ex coniugi.
Insomma: la pronuncia citata ha confermato e anzi rafforzato il principio secondo cui il diritto al mantenimento non è (affatto) automatico, ma richiede un concreto sforzo di autosufficienza da parte del coniuge richiedente. Spetta, quindi, non a chi sceglie di limitare le proprie opportunità lavorative, ma a chi non può mantenersi da solo per ragioni oggettive: una differenza secondaria agli occhi del profano, ma che in un giudizio – come quello citato – può fare tutta la differenza del mondo.
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