LE STRUTTURE RICETTIVE SULLA SPIAGGIA SONO SOGGETTE ALL’IMU

Con la sentenza Cassazione Sez. I Trib. n. 7769/2023 è stata analizzata una questione tributaria, da sempre molto controversa, alla quale la Suprema Corte ha cercato di porre dei punti fermi e dei principi fondamentali di diritto.

La questione centrale è la seguente: il titolare di una concessione marittima demaniale ha l’obbligo di versare il pagamento dell’IMU per la struttura ricettiva, nel caso struttura in legno, costruita proprio sulla concessione demaniale?

L’avviso di accertamento risale al mancato pagamento dell’IMU per l’anno 2012 in quanto il contribuente non aveva presentato nei termini la relativa dichiarazione. I giudici della Suprema Corte hanno analizzato perfettamente la normativa sul termine di prescrizione dell’avviso di accertamento, distinguendo due ipotesi: 1) omissione di versamento da parte del contribuente e 2) omessa dichiarazione del contribuente. Nella prima casistica il termine di prescrizione coincide con il termine entro cui il tributo doveva essere pagato, nella seconda coincide con il termine entro cui dovrebbe essere presentata la dichiarazione. Nel caso di specie la prescrizione quinquennale, propria dei tributi, coincideva con la data con il 31.12.2018 e l’avviso di accertamento era stato notificato in data 11.7.2018; alla luce di ciò i giudici hanno ritenute fondate le pretese del Comune che si enucleavano proprio sul mancato pagamento dell’IMU.

Ulteriormente è necessario riportare anche l’ulteriore statuizione operata dai giudici della S.C.:

“Non è superfluo ricordare, che sempre questa Corte (Cass. n. 10006/2019), ha avuto modo di osservare in tema di ICI come l’art. 18 della L. 388 del 2000 avendo esteso espressamente la soggettività passiva dell’imposta ai concessionari di aree demaniali, abbia reso irrilevante la questione afferente agli effetti reali o obbligatori della concessione […]” con la conseguenza che “[…] le strutture realizzate dal contribuente per offrire servizi balneari, hanno comunque una capacità reddituale che è ciò che rileva ai fini dell’imposizione fiscale […]”


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