SOSPENSIONE DELLA PENA, RISARCIMENTO E COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE: LE NOVITÀ

Le Sezioni Unite affermano che la sospensione condizionale della pena è subordinata al risarcimento del danno solo se c’è stata costituzione di parte civile.

Era stata rimessa dalla prima sezione penale della Suprema Corte alle Sezioni Unite della stessa la seguente questione di diritto in tema di sospensione condizionale della pena e di obblighi del condannato (art. 165 c.p.): il Tribunale  può concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena solo in caso di adempimento dell’obbligo di restituzione dei beni conseguiti per effetto del reato e di pagamento della somma dovuta a titolo di risarcimento del danno?

Con la sentenza n. 32939 depositata dalla Corte di Cassazione penale a Sezioni Unite il 27 luglio 2023, è stato affermato che “il giudice può subordinare, a norma dell’art. 165 cod. pen., il beneficio della sospensione condizionale della pena al pagamento della somma dovuta a titolo di risarcimento del danno, nonché all’adempimento dell’obbligo della restituzione dei beni conseguiti per effetto del reato, solo a condizione che nel giudizio vi sia stata costituzione di parte civile“.

Sempre secondo le motivazioni fornite dalla Suprema Corte, in assenza di tale costituzione, la subordinazione del beneficio sospensivo all’adempimento degli obblighi civilistici sarebbe caratterizzata da abnormità, poiché disposta in assenza della domanda della parte – titolare del potere di chiedere legittimamente la soddisfazione delle sue pretese riparatorie – di stampo esclusivamente privatistico.


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