LA SOSPENSIONE FERIALE DEI TERMINI? VALE SOLO PER QUELLI PROCESSUALI!

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3903/2023, ha affermato che il termine di sessanta giorni funzionale al contradditorio endoprocedimentale previsto dallo Statuto del Contribuente ex. art. 12, co. 7, nel processo tributario, non è interessato dalla sospensione feriale dei termini nel mese di agosto di ciascun anno ai sensi dell’art. 1 della L. 742/1969.  La decisione in questione è stata presa dagli ermellini a seguito dell’impugnazione dinanzi alla Corte di Cassazione a seguito dei due giudizi precedenti.

L’Amministrazione finanziaria ha proceduto al recupero di maggiori imposte nei confronti di un’Associazione, in forza di un processo verbale di constatazione redatto nel 2012 che aveva escluso il diritto della predetta all’agevolazione prevista dall’art. 148 T.U.I.R., con conseguente ricalcolo degli elementi attivi e passivi. L’atto impositivo in questione è stato impugnato e i primi due gradi del giudizio tributario così instaurato hanno avuto esito positivo per la parte privata, posto che la Commissione Tributaria Regionale della Campania, analogamente al primo Giudice, ha ritenuto illegittimo l’operato dell’Ufficio, per violazione del termine previsto dall’art. 12, comma 7, della L. n. 212 del 2000. Secondo la Commissione Tributaria Regionale, infatti, nel caso di specie, al termine dilatorio di sessanta giorni – che deve intercorrere tra il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo e l’emissione dell’avviso di accertamento – avrebbe dovuto essere applicata la sospensione feriale di cui all’art. 1 della L. n. 742 del 1969, operando questa sia per i termini processuali sia per ogni altro termine fissato e incidente sul compimento di atti processuali. Ebbene, tale affermazione del Giudice regionale non ha trovato d’accordo gli Ermellini i quali, nell’accogliere il ricorso per cassazione proposto dalla Difesa erariale, hanno enunciato il seguente principio di diritto, secondo cui in tema di sospensione feriale dei termini, l’art. 1 della L. n. 742/1969 è applicabile ai soli termini processuali, nonostante la giurisprudenza ne abbia ampliato il contenuto di applicabilità, così facendo la Suprema Corte ha escluso che quest’ultimo possa essere applicato ai cd. “termini endoprocedimentali” da ciò discende che il termine dilatatorio previsto dalla L. 212/2000 non è applicabile a sospensione dei termini nel periodo feriale.


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