SONO DEDUCIBILI I COSTI DEGLI ABITI “DA LAVORO” PER I PROFESSIONISTI

Con la sentenza n. 468/2024, la Corte Tributaria di II grado di Milano ha stabilito che i costi per l’acquisto di vestiario che sia strettamente collegato con l’attività svolta dal professionista sono deducibili al 50%, perché rappresentano il necessario presupposto per la produzione di reddito. L’inerenza fiscale di un costo, infatti, va analizzata alla luce della particolare ed effettiva attività svolta dal contribuente. Nel caso di specie, tali costi costi sono da considerarsi inerenti alla realizzazione dei ricavi e dunque deducibili almeno al 50% proprio per il principio di “inerenza”.

Il principio dell’inerenza è stato espresso nella sentenza numero 27786/2018 della Cassazione Civile sezione V:

“[…] In tema di imposta sui redditi d’impresa, il principio dell’inerenza esprime la riferibilità dei costi sostenuti all’attività d’impresa, anche in via indiretta, potenziale o in proiezione futura, escludendo i costi che si collocano in una sfera ad essa estranea, e, infatti, quale vincolo alla deducibilità dei costi, non discende dall’art. 75, comma 5 (attuale art. 109, comma 5), del d.P.R. n. 917 del 1986, che concerne il diverso principio dell’indeducibilità dei costi relativi a ricavi esenti (ferma l’inerenza), cioè la correlazione tra costi deducibili e ricavi tassabili […]”.

Da ciò consegue che l’inerenza deve essere apprezzata attraverso un giudizio qualitativo, scevro dai riferimenti ai concetti di utilità o vantaggio, afferenti ad un giudizio quantitativo. La stessa inerenza deve essere distinta anche dalla nozione di congruità del costo, anche se l’antieconomicità e l’incongruità della spesa possono essere indici rivelatori del difetto di inerenza.

La decisione del giudice tributario milanese di secondo grado precisa che:

“L’acquisto di vestiario di vario tipo e genere è una condizione strettamente collegata con l’attività svolta e ne rappresenta il necessario presupposto di modo che va ritenuta inerente alla particolare attività professionale esercitata […]

Sembra quindi potersi concludere che le spese per il vestiario tecnico (toga, pettorina e cordoniera) siano interamente deducibili in quanto costi strumentali allo svolgimento dell’attività legale, mentre le spese sopportate dal professionista per vestiario inerente alla particolare attività professionale svolta siano deducibili “solo” in ragione del 50%.


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