SMART WORKING E COMPETENZA PER TERRITORIO DEL GIUDICE DEL LAVORO

Negli ultimi tempi il fenomeno dello smart working è sempre più in espansione – e di conseguenza aumentano anche le controversie che vedono contrapposti i datori di lavoro e i soggetti che lavorano da remoto.

Il problema che si deve risolvere in via preliminare, in questi casi, è quello riguardante l’individuazione del giudice territorialmente competente.

Infatti, ai sensi dell’art. 413 c.p.c., il Giudice del Lavoro è competente per territorio alternativamente nel luogo in cui è sorto il rapporto, nel luogo in cui si trova l’azienda oppure nel luogo in cui si trova la c.d. dipendenza aziendale alla quale il lavoratore è addetto.

Bisogna quindi inquadrare cosa si intenda per “dipendenza aziendale”; l’orientamento prevalente della Cassazione, in tale ambito, da un lato la definisce “il luogo in cui il datore ha dislocato un nucleo, seppur modesto, di beni organizzati per l’esercizio dell’impresa” e dall’altro tende ad ampliare tale concetto allo scopo di garantire che il foro speciale del lavoro sia il più possibile vicino alla prestazione lavorativa. Ad ogni modo, però, è comunque necessario un collegamento tra il luogo dove il lavoratore presta la sua opera e l’organizzazione aziendale.

Nella pronuncia sottesa al caso di specie, il lavoratore in smart working non ha allegato alcun elemento che potesse caratterizzare in qualche modo la sua abitazione quale dipendenza aziendale. Pertanto, i giudici della Suprema Corte hanno dichiarato la competenza per territorio alternativa del Tribunale del luogo in cui è sorto il rapporto o del Tribunale del luogo in cui si trova l’azienda (Corte di Cassazione, ordinanza n. 19023 del 2023).


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