Separazione: l’infedeltà non compensa le violenze

La Corte di Cassazione interviene ancora una volta su un tema delicato come quello della crisi familiare, chiarendo un principio destinato a fare da riferimento: l’infedeltà non può essere utilizzata per “bilanciare” comportamenti violenti all’interno della coppia.

I fatti

Con l’ordinanza n. 10281 del 20 aprile 2026, la Suprema Corte ha respinto il ricorso di un padre, confermando la decisione della Corte d’appello che aveva addebitato a lui la separazione, disposto l’affido esclusivo del figlio alla madre e riconosciuto a quest’ultima l’assegno unico universale.

La vicenda nasce da una separazione inizialmente attribuita a entrambi i coniugi. In appello, però, il quadro cambia radicalmente: i giudici riconoscono che la crisi matrimoniale è stata determinata soprattutto dalle condotte del marito, caratterizzate da violenze fisiche e morali. Si tratta di episodi documentati nel corso del procedimento, tra denunce, verbali e certificazioni mediche, che hanno descritto una situazione grave e protratta nel tempo. Le violenze, secondo quanto ricostruito, risalgono già al 2018 e hanno inciso profondamente sull’equilibrio familiare.

In questo contesto si inserisce la relazione extraconiugale della moglie, iniziata solo successivamente. Ed è proprio su questo punto che la Cassazione è stata netta: l’infedeltà non può essere considerata causa della rottura del matrimonio se interviene quando il rapporto è già compromesso. Non solo. I giudici hanno ribadito che comportamenti di natura diversa non possono essere messi a confronto. La violenza, per la sua gravità, non è paragonabile a una relazione extraconiugale e non può essere “attenuata” da quest’ultima.

Il figlio

Un altro aspetto centrale della decisione ha riguardato l’affidamento del figlio, ormai ultrasedicenne. La Corte d’appello aveva optato per l’affido esclusivo alla madre, scelta confermata anche dalla Cassazione.

La decisione si è fondata su diversi elementi: il comportamento del padre dopo la separazione, tra cui ostacoli ai rapporti con la madre, mancati pagamenti e atteggiamenti che hanno aggravato il clima familiare; ma soprattutto il rifiuto netto del ragazzo di incontrarlo, nonostante i tentativi di mediazione e supporto.

In linea generale, l’affido condiviso rimane la soluzione preferibile. Tuttavia, quando il minore manifesta un disagio profondo e persistente, è possibile derogare a questo principio per tutelarne il benessere.

La Cassazione ha richiamato anche la giurisprudenza europea, sottolineando che l’interesse del minore prevale su ogni altra considerazione, compreso il diritto alla bigenitorialità, quando il rapporto con uno dei genitori diventa fonte di sofferenza.

Il padre aveva inoltre sostenuto che, in assenza di una condanna penale definitiva, non si potesse attribuirgli la responsabilità della crisi. Anche questa tesi è stata respinta: nel processo civile, spiegano i giudici, il principio di presunzione di innocenza non impedisce una valutazione autonoma dei fatti sulla base degli elementi raccolti.

La decisione

La decisione si è conclusa con la conferma integrale della sentenza d’appello e con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese. Una pronuncia chiara, che rafforza un orientamento ormai consolidato: nelle separazioni, la violenza domestica ha un peso determinante e non può essere messa sullo stesso piano di altri comportamenti. Soprattutto quando in gioco c’è la tutela dei figli.


Lo Studio Legale Rienzi si occupa da quasi 50 anni di diritto: le conoscenze e l’esperienza maturata nel corso degli anni ne fanno una delle boutique Law Firm più prestigiose del Paese. Lo Studio è in grado di attivare un team integrato di professionisti che possono offrire una consulenza completa per ogni tipo di esigenza. In caso ci sia necessità di una consulenza, è possibile contattarci direttamente sul web oppure tramite il numero 0637353066.