A due anni dal femminicidio di Giulia Cecchettin, la vicenda giudiziaria si è conclusa con una sentenza definitiva di condanna all’ergastolo per Filippo Turetta. Con la rinuncia all’appello da parte di entrambe le parti la decisione assume carattere irrevocabile. Un punto fermo, dunque, nella lunga catena di violenze che da anni segnano la cronaca italiana. Ma anche un’occasione per riflettere – in chiave giuridica – sul modo in cui il diritto descrive, riconosce e sanziona la violenza di genere.
Le aggravanti
La sentenza ha confermato la pena dell’ergastolo con riconoscimento delle aggravanti della premeditazione e della relazione affettiva, escludendo invece quelle dello stalking e della crudeltà.
Nelle motivazioni, i giudici ricostruiscono con precisione la condotta dell’imputato, respingendo qualsiasi interpretazione riconducibile al “raptus” o a un presunto movente passionale. Al contrario, si parla di un assassino lucido, immerso in una «cultura patriarcale» e mosso da «abietti motivi di arcaica sopraffazione», incapace di accettare «la libertà di autodeterminazione della giovane donna, di cui l’imputato non accettava l’autonomia delle anche più banali scelte di vita».
Le prove documentali – in particolare le centinaia di messaggi acquisiti agli atti – delineano un comportamento ossessivo, manipolatorio e sistematico, volto a esercitare un controllo costante su ogni aspetto della vita di Giulia. Dalle sue amicizie alla gestione del tempo, fino alle scelte universitarie e professionali, Turetta manifestava un’intolleranza radicale verso la libertà della vittima. «La tua vita dipende dalla mia». «Mettiti in testa stronza che o ci laureiamo insieme o la vita è finita per entrambi». «La tua vita la vivi a pari passo con me». Frasi che sintetizzano una logica di dominio e possesso.
Crudeltà e stalking
Molte delle polemiche pubbliche successive alla sentenza hanno riguardato l’assenza delle aggravanti di crudeltà e stalking. Sul piano strettamente tecnico, la Corte ha fornito una motivazione giuridicamente coerente, pur difficile da accettare emotivamente. Il delitto, definito «efferato», non è stato ritenuto giuridicamente crudele «non perché 75 coltellate non siano crudeli», ma perché la crudeltà – come circostanza aggravante – richiede che le sofferenze inflitte alla vittima siano ulteriori e deliberatamente volute, non semplicemente conseguenza dell’atto omicidiario. Scrivono i giudici:
«Non si ritiene che tale dinamica, come detto certamente efferata, sia stata dettata, in quelle particolari modalità, da una deliberata scelta dell’imputato ma essa sembra invece conseguenza della inesperienza e della inabilità dello stesso: Turetta non aveva la competenza e l’esperienza per infliggere sulla vittima colpi più efficaci».
Analogo ragionamento è stato adottato rispetto all’aggravante di stalking. La Corte ha riconosciuto che «le condotte del Turetta abbiano oggettivamente e innegabilmente carattere persecutorio», ma ha ritenuto mancante il presupposto previsto dall’art. 612-bis c.p., ovvero la produzione di un «grave stato d’ansia o di paura per la propria incolumità» o una «modifica qualitativamente apprezzabile dei comportamenti abitualmente tenuti dalla vittima». La sentenza richiama a tal fine le testimonianze dei familiari e amici, le conversazioni in chat, e il fatto che Giulia continuasse a interagire con Turetta in modo apparentemente sereno, arrivando anche a chiedergli di accompagnarla nei preparativi per la laurea.
Un delitto di potere
Il dispositivo giudiziario afferma in modo netto che il movente non è riconducibile a un impulso emotivo, ma a una forma di dominio sistemico. Come ha ricordato Elena Cecchettin, «Il femminicidio non è un delitto passionale, è un delitto di potere». La sentenza lo conferma parlando di «esasperante forma di controllo» esercitata dall’imputato: un controllo che si manifestava attraverso la sorveglianza dei luoghi frequentati da Giulia, l’uso di app “spia”, l’intimidazione, la minaccia e il ricatto emotivo («Io mi ammazzo». «O sei tu una persona di merda oppure devo ammazzarmi»). Una condotta che rivela la volontà di annullare l’identità dell’altro, riducendo la relazione a pura proprietà.
Il significato della sentenza
Sul piano giuridico, la decisione segna un momento di chiarezza nella distinzione tra linguaggio tecnico e linguaggio morale. La legge penale non interpreta la crudeltà o la persecuzione secondo la sensibilità comune, ma secondo parametri di prova e tipicità ben determinati. Comprendere questa distanza è fondamentale per evitare che l’indignazione pubblica si trasformi in fraintendimento della funzione della giustizia.
Come ha affermato Gino Cecchettin, «Non esiste una giustizia capace di restituire ciò che è stato tolto, ma esiste la consapevolezza che la verità è stata riconosciuta e che le responsabilità sono state pienamente accertate. La giustizia ha il compito di accertare i fatti, non di placare il dolore». È in questa distinzione – tra verità giudiziaria e dolore umano – che si misura la maturità di uno Stato di diritto. La sentenza Cecchettin, pur nella sua freddezza formale, restituisce quella verità. E, nel farlo, impone a tutti – cittadini, istituzioni, operatori del diritto – di continuare a riconoscere, nominare e contrastare la violenza, prima che diventi irreversibile.
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