Scuole paritarie e contributi: il Tribunale ferma l’inerzia del Ministero

Il Tribunale di Napoli con sentenza pubblicata il 31/10/2025 ha accolto integralmente la domanda proposta dallo Studio Legale Rienzi, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) e l’USR Campania al pagamento dei contributi “Sostegni-bis” precedentemente negati ad alcuni istituti paritari campani. La pronuncia mette fine a un contenzioso originato dal rifiuto dell’Amministrazione di correggere un evidente errore materiale commesso dalle scuole in fase di autodichiarazione, riaffermando il primato della sostanza dei diritti sul formalismo burocratico.

I fatti

La vicenda processuale ha visto protagoniste alcune società di gestione scolastica (A. Vespucci Srl, Verga School Srl e Bk School Srl) che avevano correttamente adempiuto agli obblighi informativi necessari per accedere ai contributi COVID-19 previsti dal “Decreto Sostegni bis” (DL 73/2021).

Il blocco nell’erogazione del beneficio era sorto esclusivamente a causa di un rifiuto nella data riportata nell’autodichiarazione inviata telematicamente: un errore materiale evidente, che aveva indotto l’Ufficio Scolastico Regionale (USR) della Campania ad escludere le scuole dal riparto dei fondi, ignorando completamente le istanze di rettifica presentate in autotutela.

Il Giudice ha accolto la tesi degli attori, statuendo che l’Amministrazione non può nascondersi dietro mere inesattezze formali quando la sostanza del diritto è documentata. Il Tribunale ha sottolineato che “L’erronea indicazione della data nell’autodichiarazione costituisce un errore materiale ictu oculi riconoscibile, come chiarito da giurisprudenza costante“. Il ruolo dell’Amministrazione, infatti, non è quello di cercare pretesti per negare contributi dovuti, ma di garantire un corretto procedimento amministrativo che privilegia la realtà dei fatti rispetto alla forma.

Il principio

La Corte ha severamente censurato l’inerzia dell’USR, definendola in aperto contrasto con i precetti costituzionali: “Il comportamento dell’Amministrazione, inerte di fronte all’istanza di rettifica e privo di istruttoria, viola gli artt. 3, 24 e 97 Cost. ei principi di buon andamento e favor partecipationis”.  Il Giudice insiste sul fatto che, di fronte a un’istanza motivata di riesame, la PA ha l’obbligo giuridico di valutare la richiesta e rispondere in modo espresso. L’assenza di un riscontro non è solo una mancanza di cortesia istituzionale, ma una violazione specifica dell’art. 2 della legge n. 241/1990. Come evidenziato dal Tribunale: “L’Amministrazione che non istruisce o non risponde a una motivata istanza di rettifica o riesame errato, pertanto, in violazione dell’obbligo di concludere il procedimento e dei principi di imparzialità e buon andamento“.

In conclusione, il Tribunale di Napoli ha ordinato il pieno riconoscimento del diritto delle scuole a percepire i contributi previsti, condannando le Amministrazioni convenute – rimaste contumaci nel giudizio – alla rifusione delle spese di lite e al versamento delle somme spettanti, maggiorate di interessi.


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