La sentenza n°22 del 29 dicembre 2022 della adunanza Plenaria del Consiglio di Stato suggerisce alcune informazioni pratiche a chi ha svolto i percorsi formativi all’estero e non ha ancora ottenuto il riconoscimento formale da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito per poter insegnare. Alla luce della sentenza, il Ministero non può negare il riconoscimento del titolo all’insegnati abilitati all’estero “sia sulla Materia che sul Sostegno”; i giudici hanno dichiarato che il provvedimento di rigetto (oggetto della sentenza) è illegittimo per difetto di motivazione, in quanto si limita a richiamare solo le differenze che intercorrono tra la normativa italiana e quella dello Stato in cui è stato conseguito il titolo.

“[…] Spetta al Ministero verificare che le conoscenze attestate dal diploma di altro Stato soddisfino le condizioni per accedere all’insegnamento in Italia, salva l’adozione di adeguate misure compensative ex. Art. 14 Direttiva 2005/36/CE […]”.

Questa nuova statuizione, non vale solo per gli Stati oggetto della sentenza, ma espressamente per tutti i titoli conseguiti all’interno del territorio europeo.

Insomma: tale pronuncia conferma la giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, che a far data dalla nota sentenza “Morgenbesser” del 13 novembre 2003 (C-313/2001) ha teso a ristabilire il rispetto dei principi della Direttiva Europea n°36/2005 in materia di mobilità delle professioni e quindi il diritto alla libertà di circolazione e di stabilimento previsti dall’art. 45 e 49 del Trattato fondativo dell’Unione Europea, dopo diverse sentenze (sia del TAR Lazio che del Consiglio di Stato) di condanna del Ministero dell’Istruzione.

Non ci sono solo buone notizie, però: nonostante la sentenza abbia sancito un nuovo orientamento giurisprudenziale, la P.A. nel Gennaio 2023 ha continuato ad emanare “Provvedimenti di Diniego” con contenuto identico a quello oggetto della presente pronuncia.


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