LA SCUOLA È RESPONSABILE DEI DANNI SUBITI DA UN’ALUNNA CHE CADE NEL TRATTO TRA IL BAGNO E L’AULA?

Una giovane studentessa è scivolata per le scale in orario scolastico, mentre si dirigeva presso la propria aula, di ritorno dal bagno, con conseguente frattura della tibia. La Corte di Cassazione, tramite l’ordinanza n. 15190 del 30 maggio 2023, si è pronunciata sul ricorso presentato allo scopo di vedersi risarcito il danno subito, rigettandolo.

La Suprema Corte ha, per prima cosa, chiarito che, in linea generale, nell’ipotesi di danno cagionato dall’alunno a sé stesso, la responsabilità dell’istituto scolastico ha natura contrattuale e che essa trova fondamento nella violazione dell’obbligo di vigilanza sulla sicurezza e sull’incolumità del discente.

È quindi applicabile il dettato dell’art. 1218 c.c., per cui chi agisce in giudizio deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, mentre la controparte ha l’onere di dimostrare che l’evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola né agli insegnanti.

La Corte ha precisato che il suddetto dovere di vigilanza non possa dirsi violato quando l’alunno, come nel caso di specie, non soffra di patologie capaci di ridurne l’autonomia o la capacità di camminare, non sussistano situazioni che siano idonee ad agevolare il prodursi dell’evento dannoso e non vengano neppure portate alla luce particolari condizioni di pericolosità dei luoghi. Senza queste insidie, il danno non è quindi risarcibile.


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