RICORSO TAR AVVERSO LA DELIBERAZIONE DC/2023/00039 DEL 2 OTTOBRE 2023 DEL COMUNE DI FIRENZE

È notizia oramai di qualche giorno, quella che vede il Comune di Firenze sceso in campo per bandire la possibilità di svolgere tutte le tipologie di locazioni turistiche adibite a “residenze temporanee” nella zona cosiddetta “Unesco” della città.

In parole povere, tutti coloro che possiedono una attività tipo locazione turistica, B&B, affittacamere e simili, potrebbe ritrovarsi nella impossibilità di intraprendere tale iniziativa imprenditoriale a seguito dell’inserimento del c.d. “numero chiuso” nella zona del centro storico della Città.

In particolare, attenzione, la misura va a colpire non soltanto coloro che hanno acquistato un bene immobile al fine di esercitare l’attività imprenditoriale di locazione turistica ma, purtroppo, rischia di coinvolgere anche coloro che tale attività già la possiedono, poiché si potrebbero trovare in caso di vendita ad incappare nel divieto di subentro del soggetto acquirente nella licenza già in essere (si pensi a chi lavora con la partita IVA).

Lo Studio Legale Rienzi e il Codacons, tuttavia, ritengono che tale delibera sia illegittima per una serie di ragioni, brevemente evidenziate di seguito:

  • In primo luogo, tale delibera si pone in contrasto con l’art. 42, Cost., secondo cui “La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto [922c.], di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti”. E’ evidente, infatti, che tale Delibera, nel vietare la possibilità di disporre dell’immobile per locazioni turistiche brevi, va ad incidere sui modi di godimento della proprietà, materia appunto che tale norma costituzionale riserva alla legge statale;
  • La delibera inoltre viola anche l’art. 117, comma 2, Cost., che attribuisce alla potestà legislativa esclusiva dello Stato materie quali la “concorrenza”, “ordinamento civile” “tutela dei beni culturali”, materie queste tutte incise dalla disciplina dettata dalla suddetta Delibera, come peraltro espressamente riconosce la stessa suddetta Relazione ad essa allegata (pag. 32). Anche in questo caso, quindi, la delibera appare adottata in carenza di potere, essendo precluso al Comune di poter stabilire la disciplina di situazioni in cui vengono in rilievo dette materie, riservate alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;
  • Infine, la delibera si pone in contrasto anche con la normativa regionale perché contrasta con l’art. 98, L. R. Toscana che consente di “stabilire limitazioni al mutamento di destinazione d’uso all’interno della stessa categoria funzionale”, ma non di vietare in via assoluta, come ha fatto la delibera, un determinato mutamento di destinazione d’uso.

È utile, infine, segnalare che solo chi aderisce al ricorso potrà beneficiare degli effetti positivi dell’eventuale sentenza di annullamento, in quanto secondo la costante giurisprudenza del Consiglio di Stato solo le parti del giudizio possono poi pretendere l’esecuzione della sentenza (ex multis: Consiglio di Stato, Sez. IV, 21.5.2004, n. 3327, Consiglio di Stato, Sez. IV, 15.6.2004, n. 3939).

Possono aderire al ricorso tutti coloro che sono proprietari – anche come prima casa – di un immobile ricadente nella zona interessata dalla delibera del Comune di Firenze, ovvero la zona “Unesco”.

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