È notizia oramai di qualche giorno, quella che vede il Comune di Firenze sceso in campo per bandire la possibilità di svolgere tutte le tipologie di locazioni turistiche adibite a “residenze temporanee” nella zona cosiddetta “Unesco” della città.

In parole povere, tutti coloro che possiedono una attività tipo locazione turistica, B&B, affittacamere e simili, potrebbe ritrovarsi nella impossibilità di intraprendere tale iniziativa imprenditoriale a seguito dell’inserimento del c.d. “numero chiuso” nella zona del centro storico della Città.

In particolare, attenzione, la misura va a colpire non soltanto coloro che hanno acquistato un bene immobile al fine di esercitare l’attività imprenditoriale di locazione turistica ma, purtroppo, rischia di coinvolgere anche coloro che tale attività già la possiedono, poiché si potrebbero trovare in caso di vendita ad incappare nel divieto di subentro del soggetto acquirente nella licenza già in essere (si pensi a chi lavora con la partita IVA).

Lo Studio Legale Rienzi e il Codacons, tuttavia, ritengono che tale delibera sia illegittima per una serie di ragioni, brevemente evidenziate di seguito:

È utile, infine, segnalare che solo chi aderisce al ricorso potrà beneficiare degli effetti positivi dell’eventuale sentenza di annullamento, in quanto secondo la costante giurisprudenza del Consiglio di Stato solo le parti del giudizio possono poi pretendere l’esecuzione della sentenza (ex multis: Consiglio di Stato, Sez. IV, 21.5.2004, n. 3327, Consiglio di Stato, Sez. IV, 15.6.2004, n. 3939).

Possono aderire al ricorso tutti coloro che sono proprietari – anche come prima casa – di un immobile ricadente nella zona interessata dalla delibera del Comune di Firenze, ovvero la zona “Unesco”.

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