IL REATO È IMPROCEDIBILE SE IL QUERELANTE CITATO COME TESTIMONE NON COMPARE ALL’UDIENZA DI DIBATTIMENTO

Ecco la prima applicazione del nuovo articolo art. 1, comma 1, lettera h) del D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, conosciuta ai più con il nome di Riforma Cartabia; tale disposizione è confluita nell’art. 152, comma terzo, del Codice Penale e prevede che la remissione tacita della querela comporti l’improcedibilità dell’azione penale. Tale improcedibilità è la diretta conseguenza della mancata comparizione di chi ha presentato querela nella circostanza in cui venga citato in giudizio in qualità di testimone.  Ciò è quanto affermato dalla Corte di Cassazione, Sezione II, nella sentenza n. 33648 emessa a seguito dell’udienza del 28 giugno 2023.

È fatto salvo quanto previsto dall’art. 152, comma 4, c.p. a tutela dei soggetti incapaci – per ragioni, anche sopravvenute, di età o di infermità – o dei soggetti in condizione di particolare vulnerabilità, oltre al potere-dovere del giudice di accertare che l’assenza non sia giustificata e quello di escludere ogni forma di condizionamento indebito. Data la novità legislativa, come si è accennato, non risultano precedenti in termini. Nel caso di specie, il giudice del dibattimento, constatata l’assenza della persona offesa, ne aveva disposto, tramite provvedimento, l’accompagnamento coattivo, ma aveva al contempo correttamente statuito che tale provvedimento non può essere causa del venir meno della declaratoria di improcedibilità, essendone già maturati i presupposti, a seguito di un’assenza del testimone/querelante effettivamente ingiustificata.


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