Novità in materia di procedibilità in un giudizio riguardante il gestore di un esercizio commerciale ritenuto responsabile, in primo e secondo grado, per disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone ai sensi dell’art. 659 c.p. ed ha presentato ricorso davanti alla Suprema Corte.
La Cassazione penale, con sentenza n. 19971/2023, dopo aver preso in considerazione le contestazioni mossa al ricorrente – che in questa sede non verranno riportate perché esulano dal discorso – si è posta d’ufficio il problema, che appare di elevato interesse, della eventuale incidenza di alcune particolari disposizioni sul regime della procedibilità.
Queste disposizioni hanno introdotto, per alcuni reati tra cui quello relativo al caso di specie, la procedibilità a querela di parte al fine di diminuire il carico di lavoro dei tribunali penali e ridurre quindi la durata media dei processi.
Ciò nonostante, all’interno dei procedimenti in cui la costituzione di parte civile sia già intervenuta, questa fa le veci della querela, in quantola sussistenza della “volontà di punizione da parte della persona offesa non richiede formule particolari, pertanto essa può essere riconosciuta dal giudice anche in atti che non contengono la sua esplicita manifestazione, quali la costituzione di parte civile od anche la semplice riserva di costituirsi parte civile”.
Di conseguenza, la Corte ha statuito che, nel caso di specie, la mancanza di querela non compromette la procedibilità del giudizio, vista la costituzione di parte civile della persona offesa danneggiata dal reato.
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