POSSO CHIEDERE IL RISARCIMENTO IN CASO DI TRADIMENTO?

Sempre più spesso negli ultimi anni, tra le coppie finite in tribunale per la separazione o il divorzio, si fa riferimento a infedeltà e relazioni extraconiugali: esperienze dolorose che spesso fanno da detonatore della crisi di coppia, portando alla fine della relazione.

Un evento che produce (anche) conseguenze più concrete: il “tradimento” può infatti essere causa di addebito della separazione, se questa avviene come conseguenza dell’infedeltà. Ma in molti vanno ancora oltre, e si chiedono: in caso di adulterio si può chiedere anche il risarcimento?

In sintesi, la risposta è sì: la legge prevede infatti questa possibilità, ma solo in pochi e limitati casi. Si tratta quindi di un’ipotesi eccezionale, confinata a condizioni stringenti e prove specifiche.

Il “tradimento” infatti non implica di per sé un diritto al risarcimento, e neanche la possibilità di ottenere il rimborso delle spese matrimoniali.

Secondo la Cassazione (sent. n. 6598/2019), però, l’infedeltà coniugale può giustificare una richiesta di risarcimento del danno morale quando la condizione di afflizione indotta nell’altro coniuge superi la soglia della “normale tollerabilità” e si traduca, per le modalità con le quali è realizzata, nella violazione di un diritto protetto dalla Costituzione (come quello alla dignità personale).

La natura giuridica del dovere di fedeltà derivante dal matrimonio implica che la sua violazione non sia sanzionata unicamente con le misure tipiche del diritto di famiglia, quale l’addebito della separazione, ma possa dar luogo al risarcimento dei danni non patrimoniali ex art. 2059 c.c., senza che la mancanza di pronuncia di addebito in sede di separazione sia a ciò preclusiva, sempre che la condizione di afflizione indotta nel coniuge superi la soglia della tollerabilità e si traduca, per le sue modalità o per la gravità dello sconvolgimento che provoca, nella violazione di un diritto costituzionalmente protetto, quale, in ipotesi, quello alla salute o all’onore o alla dignità personale. (Nella specie, la S.C ha confermato la sentenza che aveva escluso non solo, in radice, che la violazione del dovere di fedeltà fosse stata causa della separazione, avendo la moglie svelato al marito il tradimento solo mesi dopo la separazione, ma anche che il tradimento, per le sue modalità, avesse recato un apprezzabile pregiudizio all’onore o alla dignità del coniuge, in quanto non noto neppure nell’ambiente circostante e di lavoro e comunque non posto in essere con modalità lesive della dignità della persona).

Altro caso che può rientrare nella fattispecie è l’eventualità di un danno alla salute (ad esempio un profondo e grave stato di depressione): in questo caso però sarà indispensabilela documentazione medica attestante quanto denunciato.


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