PERSONALE DOCENTE, ATA, GRADUATORIE: IL MANCATO VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI NON PUÒ ESSERE CAUSA DI AZZERAMENTO DEL PUNTEGGIO PER IL SERVIZIO SVOLTO

Il mancato versamento dei contributi da parte del datore di lavoro non può essere causa di azzeramento del punteggio per il servizio svolto: è quanto stato stabilito dal Tribunale del lavoro di Torre Annunziata da ultimo nella sentenza n. 310 del 12/02/2024 ottenuta dallo Studio Rienzi, di accoglimento del ricorso presentato da un collaboratore scolastico che era stato licenziato a causa della mancata copertura contributiva di alcuni periodi di servizio dallo stesso svolti presso un istituto paritario.

Ebbene il Tribunale, in pieno accoglimento delle tesi difensive fatte valere nel ricorso, ha giustamente concluso che:

Condizionare l’attribuzione del punteggio per il servizio prestato presso la scuola paritaria all’assolvimento dell’obbligo contributivo da parte della scuola di provenienza significherebbe far ricadere l’eventuale inadempimento del datore di lavoro precedente sul dipendente, che non è responsabile, in quanto estraneo al rapporto previdenziale. (…) Ciò posto, va valutata l’effettività del servizio presso l’Istituto paritario (…).

Si evidenzia che la nota n. 1 dell’all. A del dm 50/21 stabilisce che ‘(1) Il servizio valutabile è quello effettivamente prestato o, comunque, quello relativo a periodi coperti da nomina o da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione, anche ridotta.

I periodi invece, per i quali è esclusivamente prevista la conservazione del posto senza assegni, non sono valutabili, con eccezione di quelli attinenti a situazioni, legislativamente o contrattualmente disciplinate (mandato amministrativo, maternità, servizio militare etc.), per le quali il tempo di conservazione del posto senza assegni è computato nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti. Son altresì valutabili, a prescindere da ogni effetto economico, quei periodi riconosciuti giuridicamente al candidato a seguito di contenzioso con pronuncia definitiva favorevole’.

Ebbene, nel presente giudizio, a riprova del servizio prestato presso l’Istituto Paritario (…), parte ricorrente ha allegato alla domanda e prodotto agli atti il contratto di assunzione, il verbale di conciliazione sindacale con l’Istituto paritario – nel quale si riconosce espressamente lo svolgimento di lavoro subordinato e l’attestazione di servizio rilasciata dal dirigente scolastico dell’Istituto (…) sull’effettività del servizio prestato dal 2008 al 2016. Ritiene il giudice che tale documentazione sia sufficiente ai fini della prova dell’effettività del servizio prestato” e, su queste basi, dichiarato l’illegittimità della rideterminazione del punteggio assegnato al ricorrente per l’inserimento nelle graduatorie definitive di III fascia – triennio 2021-2024, disponendo, previa disapplicazione del provvedimento emesso dal Dirigente Scolastico, che “il Ministero attribuisca al ricorrente l’integrale punteggio di servizio nella graduatoria ATA, profilo AA e profilo CS, per il triennio 2021-2024”.