PECULATO E TASSA DI SOGGIORNO, ABOLITIO CRIMINIS

La settima sezione Collegiale del Tribunale di Milano, presieduta dal Dott. Tremolada, in data 9 febbraio 2022 ha assolto un albergatore dal reato di peculato che non aveva versato – nei termini – la tassa di soggiorno al Comune di Milano.

Il Collegio, recependo le doglianze sollevate dagli Avvocati degli imputati – uno dei quali difeso dallo Studio Rienzi – li ha assolti dal reato di cui all’art. 314 codice penale con la formula “il fatto non costituisce reato”.

La vicenda risale al 2017 ma, nel corso di questi anni, si sono susseguiti diversi orientamenti che avevano dapprima fatto pensare a una depenalizzazione della condotta dell’albergatore che incassava i soldi della tassa di soggiorno ma poi non li riversava nelle casse del Comune, successivamente a una doppia via di punibilità: chi aveva commesso il fatto prima dell’entrata in vigore del Decreto Rilancio (D.L. 34/2020) avrebbe continuato a essere perseguito per il delitto di peculato, mentre colui che aveva commesso il medesimo fatto in un momento successivo al 10 maggio 2020 sarebbe stato soggetto unicamente a una sanzione di natura amministrativa.

Tale evidente profilo di incostituzionalità, più volte sollevato peraltro nel corso del processo conclusosi ieri, è poi stato definitivamente risolto dal legislatore con l’entrata in vigore della Legge 17/12/2021 n. 215, che ha convertito il D.L. 21/10/2021 n. 146.

L’art. 5 quinqies della citata legge (entrata in vigore il 21 dicembre 2021) ha stabilito che “Interpretazione autentica del comma 1-ter dell’articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 . 1. Il comma 1-ter dell’articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, ai sensi del quale si attribuisce la qualifica di responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno al gestore della struttura ricettiva con diritto di rivalsa sui soggetti passivi e si definisce la relativa disciplina sanzionatoria, si intende applicabile anche ai casi verificatisi prima del 19 maggio 2020″.

Dalla natura retroattiva definitivamente sancita dalla suddetta riforma, pertanto, è derivata la richiesta assolutoria ex art. 129 c.p.p. e la conseguente assoluzione degli imputati.

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