GRAVE PATOLOGIA PSICHIATRICA PER LA MOGLIE? LE VA ADDEBITATA LA SEPARAZIONE

In tema di separazione dei coniugi, se uno attribuisce all’altro la colpa della rottura del matrimonio, gli “addebita” la separazione. L’addebito ha natura sanzionatoria (comporta infatti la perdita dell’assegno di mantenimento e dei diritti successori, ma resta il diritto agli alimenti, in caso di bisogno) ed è pronunciato dal giudice quando la violazione degli obblighi coniugali sia stata causa della crisi matrimoniale.

Laddove uno dei coniugi sia affetto da una patologia psichiatrica che non implichi un’effettiva incapacità di intendere e volere, il giudice, ai fini della decisione sull’addebito, deve procedere a verificare e valutare i comportamenti coniugali per accertare l’eventuale violazione dei doveri di cui all’art. 143 c.c. e se tale violazione è stata causa della crisi coniugale.

La Cassazione civile ha affermato, infatti, con ordinanza n. 10711 del 20 aprile 2023 che la malattia psichiatrica (nel caso di specie bipolarismo) di uno dei coniugi che si manifesta con atti di collera e violenze fisiche e morali, ha conseguenze non evitabili, come il grave pregiudizio per l’educazione dei figli, derivante dal comportamento maltrattante della loro madre. Questi comportamenti rappresentano violazioni talmente gravi dei doveri che nascono dal matrimonio da porre le fondamenta, di per sé, per la pronuncia di separazione per intollerabilità della convivenza e per la dichiarazione di addebito. Non rileva in alcun modo la tolleranza dell’altro coniuge, che ha accettato la situazione per quasi dieci anni, secondo consolidato orientamento della Cassazione.

Dunque, quando le condotte che costituiscono violazione dei doveri coniugali sono molto gravi, esse determinano automaticamente l’intollerabilità della convivenza e l’addebito della separazione.


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