Stanno arrivando proprio in questi giorni i primi dinieghi di riconoscimento della parità alle classi collaterali per il corrente anno scolastico.

Il Ministero e le sue articolazioni territoriali sostengono che il numero delle classi collaterali terminali non possa essere superiore all’unità, in quanto, in caso contrario, “oltre ad essere contraddetta l’eccezionalità del fenomeno, risulterebbe vulnerato il principio generale della parità come istituto previsto per corsi completi”.

Invero, però, questo orientamento è palesemente errato e come tale è stato ritenuto dalla giurisprudenza amministrativa.

Il Tar del Lazio ha infatti sempre accolto, e lo ha fatto anche da ultimo, i ricorsi di numerose scuole paritarie che lo studio legale Rienzi difende con esperienza ultra trentennale, sancendo espressamente che: “L’art. l, comma 4, lett. f), della legge n. 62/2000 – fonte di legge – in conformità all’indirizzo giurisprudenziale qui condiviso, va interpretato nel senso di non precludere l’istituzione di classi terminali allorché ricorrano determinate condizioni giustificative indicate negli atti anzidetti con particolare riferimento agli studenti lavoratori. Previa verifica delle condizioni richiamate, la disciplina normativa non preclude la possibilità di istituire eccezionalmente ulteriori classi singole in presenza delle pressanti esigenze degli studenti lavoratori”.

Ricordiamo pertanto che avverso eventuali dinieghi di estensione della parità alle classi collaterali è possibile presentare ricorso al TAR del Lazio entro e non oltre 60 giorni dal diniego ricevuto.

Per info e chiarimenti potete scrivere allo studio Rienzi all’indirizzo email segreteria@studiorienzi.it, o chiamare lo 06 37353065/6 tutti i giorni dal lunedi al venerdi, dalle ore 10:00 alle ore 18:00.