“PALPARE PER MENO DI 10 SECONDI NON È VIOLENZA”: ECCO PERCHÉ

Nella sentenza del 6 luglio 2023 il Tribunale di Roma ha assolto un operatore scolastico accusato di violenza sessuale aggravata per aver toccato, per pochi secondi, i glutei di una studentessa che si trovava a salire le scale dell’istituto scolastico, mentre era intenta ad alzarsi i pantaloni l’azione conclusasi con il “sollevamento” della ragazza da parte dell’imputato. Il Tribunale ha evidenziato come, nonostante questo tipo di condotta sia idonea ad integrare la fattispecie contestata sotto il profilo dell’elemento oggettivo, tale delitto non può ritenersi sussistente sotto il profilo soggettivo perché il contesto in cui si è svolta l’azione, la brevità del contatto, la condotta tenuta dall’imputato successivamente al fatto, non consentono di ritenere provata, al di là di ogni ragionevole dubbio, la consapevolezza di compiere un “atto sessuale” e la “volontarietà della violazione della libertà sessuale”.

La fattispecie prevista dall’art. 609bis CP contiene al suo interno una tutela rafforzata, e ciò anche al fine di offrire una maggior tutela alle vittime di condotte che incidono sulla propria sfera sessuale e che, secondo giurisprudenza ormai unanime, possono essere definiti “sessuali” anche quando sono posti in essere sopra gli indumenti e indipendentemente dalla loro intensità e dalla finalità perseguita dall’agente. Tale forma di tutela “rafforzata”, in ogni caso, non può e non deve prescindere dall’accertamento della sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, che deve essere dimostrato “al di là di ogni ragionevole dubbio”, e ciò in quanto, anche un atto astrattamente idoneo ad integrare sotto il profilo dell’elemento oggettivo il reato di cui all’art. 609bis CP., non può comunque configurare tale delitto ove manchi la prova del dolo generico richiesto dalla norma. Ed è questo ciò che è stato ribadito dal Tribunale di Roma – Sez. V Collegiale – nella sentenza in commento che, inserendosi nel solco della giurisprudenza di legittimità, ha assolto ai sensi dell’art. 530 CPP. l’imputato perché il fatto non costituisce reato.

Il Tribunale, sulla base di questi elementi in fatto, ha dapprima esaminato le condotte oggetto di imputazione sotto il profilo oggettivo, giungendo ad un giudizio di piena configurabilità del reato per quanto attiene alla materialità della condotta. Nel caso di specie, alla luce del contesto in cui si sono svolti i fatti, secondo il Tribunale non sarebbe stata raggiunta la prova di tale “consapevolezza” e della volontaria lesione della sfera sessuale della persona offesa. E ciò in quanto, secondo il Tribunale, “[…] la repentinità dell’azione, senza alcun’insistenza nel toccamento, da considerarsi quasi uno sfioramento, il luogo e il tempo della condotta, in pieno giorno in locale aperto al pubblico e in presenza di altre persone, e le stesse modalità dell’azione poi conclusasi con il sollevamento della ragazza non consentono di configurare l’intento libidinoso o di concupiscenza generalmente richiesto dalla norma penale […]”.


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