Dal palco al tribunale: il caso Miss Italia

Mentre l’attenzione mediatica è tutta concentrata su Sanremo 2026, una vicenda parallela conduce direttamente dalle luci dell’Ariston alle aule di tribunale. Protagoniste della controversia sono Miss Italia e Ditonellapiaga, al centro di uno scontro che implica questioni giuridiche non banali e pone una domanda chiara: fino a che punto un artista può utilizzare un marchio registrato all’interno di un’opera creativa?

I fatti

Il confronto vede da un lato Miss Italia, titolare di un marchio storico e fortemente riconoscibile, dall’altro la cantautrice Ditonellapiaga, che ha scelto proprio “Miss Italia” come titolo di un brano e dell’album che lo contiene.

L’organizzazione del concorso contesta l’uso indebito della denominazione, ritenendo che tale scelta leda i diritti esclusivi connessi al marchio e possa arrecare pregiudizio all’immagine e alla reputazione del concorso e delle sue partecipanti. A ciò si aggiunge la contestazione relativa al contenuto del testo, che conterrebbe espressioni considerate offensive della dignità e dell’onore delle concorrenti. Per queste ragioni è stato conferito mandato a due legali affinché intraprendano le opportune azioni giudiziarie, con richiesta di inibitoria e risarcimento danni.

Il punto, tuttavia, va oltre il singolo caso. Il Codice della Proprietà Industriale riconosce al titolare di un marchio, soprattutto se rinomato, una tutela ampia, che si estende anche a usi non direttamente concorrenziali quando possano determinare un indebito vantaggio o un danno reputazionale. Il marchio non è solo un segno distintivo: è un asset economico e identitario che l’ordinamento protegge in modo rafforzato.

Al tempo stesso, però, l’ordinamento tutela la libertà di espressione artistica, principio costituzionalmente garantito. In ambito creativo, il richiamo a nomi noti può avere funzione simbolica, narrativa o critica. Non ogni utilizzo di un marchio in un’opera integra automaticamente una violazione: occorre valutare il contesto, le finalità, l’assenza o meno di sfruttamento commerciale e l’effettiva incidenza sull’immagine. Insomma: non si tratta di questioni scioglibili facilmente..

Questione di.. bilanciamento

Il cuore della questione è rappresentato dalla necessità di operare un bilanciamento concreto tra interessi di diversa natura. Da un lato, la tutela rafforzata di un marchio rinomato, che rappresenta un asset economico e reputazionale protetto dall’ordinamento. Dall’altro, la libertà di espressione artistica, garantita a livello costituzionale e centrale in una società democratica.

Il giudice, se investito della controversia, dovrà verificare se l’utilizzo della denominazione “Miss Italia” abbia una funzione meramente espressiva e simbolica, priva di sfruttamento parassitario, oppure se determini un indebito aggancio alla notorietà del marchio o un effettivo pregiudizio alla sua reputazione. È su questo terreno, tecnico e non ideologico, che si gioca la partita. In definitiva, quindi, il caso dimostra quanto sia sottile il confine tra creatività e appropriazione di un segno distintivo. Staremo a vedere, nel prossimo futuro, come si evolverà la vicenda.


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