OMESSO VERSAMENTO IVA: COSA VA CONSIDERATO PER ESCLUDERE IL DOLO?

Novità significative in materia di reato tributario di omesso versamento. La sentenza della Cassazione penale n. 16748/2023 muove dal ricorso proposto da un legale rappresentante di una SRL avverso la pronuncia che ne confermava la colpevolezza in virtù del reato ex art. 10ter D.Lgs. 74/2000 “Omesso versamento di IVA”.

I motivi posti alla base del ricorso, da parte del ricorrente, sono stati ritenuti infondati; la consolidata giurisprudenza di legittimità ha da sempre affermato che “la crisi di liquidità del debitore è irrilevante alla scadenza del termine fissato per il pagamento, a meno che non venga dimostrato che siano state adottate tutte le iniziative per provvedere alla corresponsione del tributo, anche attingendo al patrimonio personale.” Così facendo, la Corte, ha ritenuto che la mancata riscossione di crediti non costituisce circostanza idonea a escludere il dolo, rientrando nel normale rischio di impresa, per altro verso che le azioni rilevanti ai fini dell’esclusione del dolo richiesto dalla norma sono esclusivamente quelle volte ad evitare l’insorgenza dell’obbligazione tributaria, e pertanto tra di esse non è annoverabile la rateizzazione del debito tributario, che ha la diversa finalità di dilazionare nel tempo una obbligazione già insorta e può rilevare al più ai fini della commisurazione della pena o del quantum della somma aggredibile in sede esecutiva.


Per info o assistenza legale:

06.37353065-6

carlorienzi@ordineavvocatiroma.org