Il reato di omesso versamento di contributi previdenziali e assistenziali ex art. 2 D.L. 463/1983, commesso dal datore di lavoro, si configura quando questi non versa le ritenute operate sulle retribuzioni dei dipendenti entro i termini di legge. Questo comportamento omissivo, punibile penalmente quando l’importo delle ritenute non versate supera i diecimila euro annui, riflette una violazione degli obblighi contributivi volti a tutelare il sistema previdenziale.
Si consuma al termine ultimo previsto per il pagamento delle ritenute, momento in cui l’omissione diventa penalmente rilevante. L’elemento soggettivo richiesto è il dolo generico, che consiste nella consapevole scelta di non adempiere all’obbligo di versamento. Pertanto, anche in situazioni di difficoltà economica, la decisione di destinare le risorse finanziarie ad altre spese non esclude la responsabilità penale del datore di lavoro.
Sulla questione si riportano le sentenze più rilevanti in relazione alle varie sfumature del reato
Corte appello Milano sez. lav., 03/07/2023, n.742
“La responsabilità per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali previste dall’art. 2 comma 1-bis del d.l. n. 463 del 1983 è personale e fa capo al legale rappresentante dell’impresa datrice di lavoro all’epoca della consumazione dell’omissione, ancorché il reato sia stato depenalizzato.”
Cassazione penale sez. III, 12/06/2020, n.20090
“Il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti è integrato, siccome è a dolo generico, dalla consapevole scelta di omettere i versamenti dovuti, sicché non rileva, sotto il profilo dell’elemento soggettivo, la circostanza che il datore di lavoro attraversi una fase di criticità e destini risorse finanziarie per far fronte a debiti ritenuti più urgenti o abbia deciso di dare preferenza al pagamento degli emolumenti ai dipendenti. Ai fini dell’applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131 -bis c.p. occorre tener conto dell’importo complessivo dei contributi non versati e della entità del superamento della soglia di punibilità.”
Cassazione penale sez. III, 05/03/2020, n.17182
“Premesso che la comunicazione dell’accertamento della violazione può effettuata anche mediante lettera raccomandata, in tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei dipendenti, l’importo complessivo superiore ad euro 10.000 annui, rilevante ai fini del raggiungimento della soglia di punibilità, deve essere individuato con riferimento alle mensilità di scadenza dei versamenti contributivi”
Cassazione penale sez. III, 05/03/2020, n.17184
“Il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti è integrato dal dolo generico, configurabile anche nel caso in cui si accerti l’esistenza del successivo stato di insolvenza dell’imprenditore, in quanto è onere di questi ripartire le risorse esistenti al momento di corrispondere le retribuzioni in modo di adempiere all’obbligo di versamento, anche se ciò possa riflettersi sull’integrale pagamento delle retribuzioni, sicché, se, in presenza di una situazione di difficoltà, decida di non versare le ritenute operate preferendo il pagamento degli emolumenti, non può a sua discolpa invocare l’assenza dell’elemento soggettivo del reato, dolo generico, che rimane escluso sono nei casi di impossibilità assoluta dell’adempimento non imputabile al soggetto tenuto al versamento.”
Tribunale Torre Annunziata, 09/03/2021, n.540 (sulla particolare tenuità del fatto)
“Ai fini dell’applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis c.p. in relazione al reato di omesso versamento dei contributi previdenziali, il giudice, per verificare la sussistenza del necessario requisito della non abitualità del comportamento, può prendere in considerazione il numero delle mensilità nelle quali la condotta omissiva si è verificata.”
Cassazione penale sez. III, 13/03/2019, n.36278 (sulla causa di non punibilità)
“In tema di omesso versamento all’INPS delle ritenute previdenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti, l’imputato può invocare la assoluta impossibilità di adempiere il debito di imposta, quale causa di esclusione della responsabilità penale, a condizione che provveda ad assolvere gli oneri di allegazione concernenti sia il profilo della non imputabilità a lui medesimo della crisi economica che ha investito l’azienda, sia l’aspetto della impossibilità di fronteggiare la crisi di liquidità tramite il ricorso a misure idonee, da valutarsi in concreto. È necessaria la prova che non sia stato altrimenti possibile per il contribuente reperire le risorse necessarie a consentirgli il corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni tributarie, pur avendo posto in essere tutte le possibili azioni, anche sfavorevoli per il suo patrimonio personale, dirette a consentirgli di recuperare, in presenza di una improvvisa crisi di liquidità, quelle somme necessarie ad assolvere il debito, senza esservi riuscito per cause indipendenti dalla sua volontà e ad egli non imputabili.”
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