NOVITÀ PER I DIPENDENTI PUBBLICI DA UNA SENTENZA DELLA CONSULTA

Come noto, le maggiorazioni della retribuzione dei pubblici dipendenti a titolo di RIA (Retribuzione Individuale di Anzianità) sono state inizialmente riconosciute dall’art. 9, comma 4 del D.P.R. 44/1990, in favore del “personale che, alla data del 1° gennaio 1990, abbia acquisito esperienza professionale con almeno cinque anni di effettivo servizio, o che maturi detto quinquennio nell’arco della vigenza contrattuale”, ed ancora, dal comma 5 dello stesso articolo, con le stesse decorrenze stabilite nel medesimo comma 4, raddoppiate e quadruplicate, “in favore del personale che, nell’arco della vigenza contrattuale, abbia o maturi, rispettivamente, dieci o venti anni di servizio”, previo riassorbimento delle precedenti maggiorazioni.

L’efficacia dell’intero d.P.R. n. 44 del 1990 era stata prorogata dall’art. 7, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali), convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438, al 31 dicembre1993.

Era tuttavia accaduto che, in forza dell’art. 51, comma 3, della legge n. 388 del 2000, il legislatore aveva espressamente escluso che la proroga al 31 dicembre 1993 dell’intera disciplina contenuta nel d.P.R. n. 44 del 1990 potesse estendere anche il termine per la maturazione dell’anzianità di servizio ai fini dell’ottenimento della maggiorazione della RIA.

Ebbene, la sentenza della Corte Costituzionale n. 4 del 2024, redattore Marco D’Alberti, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 51, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con la seguente motivazione: “la disposizione censurata, avendo introdotto una norma innovativa ad efficacia retroattiva, al fine specifico di incidere su giudizi pendenti in cui era parte la stessa amministrazione pubblica, e in assenza di ragioni imperative di interesse generale, si è posta in contrasto con i principi del giusto processo e della parità delle parti in giudizio, sanciti dagli artt. 111, commi primo e secondo, e 117, primo comma, Cost, quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU, nonché con i principi di eguaglianza, ragionevolezza e certezza dell’ordinamento giuridico di cui all’art. 3 Cost.”.

In forza della predetta sentenza, pertanto, oggi il calcolo dell’anzianità di servizio utile ai fini della maggiorazione Ria dei pubblici dipendenti non si deve più fermare al 31 dicembre 1990 (come la L. 388/00 ha voluto intendere), potendosi valorizzare anche il periodo di proroga del triennio 1991-1993, come previsto dal D.L. n. 384 del 1992.

La sentenza ha efficacia retroattiva e quindi andrà sicuramente ad incidere positivamente su tutti i giudizi ancora pendenti, ma anche su tutti i rapporti di lavoro di pubblico impiego pendenti nel triennio 1991-1993.

Riportiamo le informazioni che consentono di verificare chi sono i soggetti interessati dal dispositivo della Sentenza n. 4/24 della Corte Costituzionale:

– ASSUNZIONE DAL 01.01.1971 AL 31.12.1973 MATURATI 20 ANNI AL 01.01.1991 O AL 31.12.1993;

– ASSUNZIONE DAL 01.01.1981 AL 31.12.1983 MATURATI 10 ANNI AL 01.01.1991 O AL 31.12.1993;

– ASSUNZIONE DAL 01.01.1986 AL 31.12.1988 MATURATI 5 ANNI AL 01.01.1991 O AL 31.12.1993.

Cliccando qui, si può scaricare la diffida – redatta in collaborazione con il Codacons – utile ai fini dell’interruzione della prescrizione del diritto alle differenze retributive maturate a titolo di maggiorazione RIA ex art. 9, commi 4 e 5 del DPR 44/1990, a far data dal 31/12/1993 ad oggi, in forza della sentenza della Corte Costituzionale n.4/2024.


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