NOVITÀ IN TEMA DI DECRETO DI ARCHIVIAZIONE PER PRESCRIZIONE

Novità in tema di decreto di archiviazione per prescrizione dalla sentenza della Corte Costituzionale 41/2024.

Nel caso all’esame del Tribunale, una persona già sottoposta a indagini era casualmente, attraverso notizie di stampa, venuta a conoscenza di un provvedimento di archiviazione per prescrizione già pronunciato nei suoi confronti. Nel provvedimento di archiviazione del procedimento nei confronti del magistrato si affermava che una parte delle accuse concernessero fatti qualificabili come corruzioni in atti giudiziari che sarebbero stati commessi negli anni 2010 e 2011. Il giudice del reclamo, rimettente nel procedimento incidentale innanzi alla Corte Costituzionale, ritiene che “[…] il rimedio di cui all’art. 410-bis cod. proc. pen. (nullità del provvedimento di archiviazione) sia effettivamente funzionale alla tutela del diritto al contraddittorio […]” ma sottolinea come il legislatore lo abbia circoscritto alle nullità ivi tassativamente indicate.

La Corte Costituzionale analizza la questione osservando che perno della prospettazione del giudice a quo è l’assunto secondo il quale non solo l’imputato, ma anche la persona sottoposta alle indagini sarebbe titolare di un diritto, di rango costituzionale, a rinunciare alla prescrizione, e a ottenere un giudizio sul merito dei fatti che hanno formato oggetto delle indagini. Tale diritto discenderebbe dal diritto di difesa (art. 24, secondo comma, Cost.), nella sua declinazione più specifica del diritto al contraddittorio.

Ad avviso della Corte Costituzionale non sussiste un vincolo costituzionale, al cui riconoscimento mirano le questioni di legittimità costituzionale ora all’esame, nel senso della necessaria previsione di un obbligo a carico del pubblico ministero, di avvisare la persona sottoposta alle indagini della richiesta di archiviazione per prescrizione formulata nei suoi confronti. Né può ritenersi sussistente alcun vulnus all’art. 3 Cost. in conseguenza del differente trattamento della persona sottoposta alle indagini rispetto all’imputato, quanto al diritto di rinunciare alla prescrizione.

La differenza di trattamento si giustifica proprio considerando la loro differente situazione: la prima attinta da una mera notitia criminis, atto “neutro” dal quale non deve – per esplicita indicazione normativa – derivare alcuna conseguenza pregiudizievole; il secondo accusato invece formalmente della commissione di un reato da parte del pubblico ministero, attraverso un atto di esercizio dell’azione penale che è funzionale all’instaurazione di un giudizio, nel quale i suoi diritti difensivi garantiti dalla Costituzione e dal codice di rito potranno pienamente dispiegarsi. Ad avviso della Consulta “la sostenibilità costituzionale della conclusione che nega, in linea di principio, l’esistenza di un diritto costituzionale a rinunciare alla prescrizione in capo alla persona sottoposta alle indagini riposa sull’assunto secondo cui né dalla mera iscrizione nel registro delle notizie di reato, né dal provvedimento di archiviazione, debba essere fatta discendere alcuna conseguenza giuridica pregiudizievole per l’interessato”.

Per questi motivi, la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 411, comma 1-bis cod. proc. pen. sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, primo comma e 111, commi secondo e terzo, della Costituzione.


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