Novità in tema di falsa testimonianza arrivano da una recente pronuncia della Corte di Cassazione (Cass. sez. VI Penale, n. 9059/2023).
“[…] Per il reato di falsa testimonianza non basta il mero contrasto tra le dichiarazioni in dibattimento e quelle in corso di indagini preliminari utilizzate per le contestazioni […]”
(estratto dalla sentenza)
La sentenza in questione annulla senza rinvio per insussistenza del fatto.
Si tratta di un giudizio instauratosi per divergenza di dichiarazioni tra il momento in cui le stesse sono state rese dinanzi alla P.G. (in fase di indagini preliminari) e quelle successivamente rese in dibattimento in fase di esame testimoniale.
La Corte ha rilevato che le Contestazioni all’Esame Testimoniale (art. 500 c.p.p.), mirino a saggiare la credibilità del teste, affinché possa essere configurato il reato di Falsa Testimonianza (art. 372 c.p.) occorrono altri elementi di prova atti a riscontrare la veridicità delle prime dichiarazioni e la falsità di quelle successivamente rilasciate.
Ne consegue che non può essere pronunciata condanna per falsa testimonianza esclusivamente sulla base del contrasto tra le dichiarazioni rese in dibattimento e quelle rese nel corso delle indagini preliminari.
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