Rischia una condanna penale – per violazione degli obblighi di assistenza familiare – il genitore separato che non paga l’assegno di mantenimento: non solo ai figli, ma anche al coniuge.
Così ha stabilito la VI Sezione della Corte di Cassazione (con sentenza del 17 gennaio 2024, pubblicata il 13 marzo). La Suprema Corte è stata chiamata a pronunciarsi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello aveva confermato la condanna inflitta a un uomo per il reato di cui all’art. 570-bis del Codice penale (per non aver versato per quattro mesi l’assegno di mantenimento mensile alla moglie separata e aver fatto altrettanto con le spese straordinarie per il figlio minore, nella misura del 50%).
La Cassazione – nel disattendere la tesi difensiva secondo cui la condotta del soggetto che viola solo gli obblighi di natura economica nei confronti del coniuge separato, senza far mancare a questi i mezzi di sussistenza, non potrebbe essere considerata reato – ha invece riaffermato il principio secondo cui il reato di cui all’art. 570-bis c.p. sia configurabile anche nel caso in cui l’omesso versamento abbia ad oggetto l’assegno previsto in favore del coniuge separato.
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