MESSAGGIO OFFENSIVO IN UNA CHAT DI GRUPPO E REATO DI DIFFAMAZIONE

La questione posta all’attenzione della Corte nel caso di specie riguarda il discrimine tra la diffamazione e l’ingiuria, depenalizzata ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 15 gennaio 2016, n. 7, nel caso di comunicazione avvenuta tramite la nota applicazione di messaggistica istantanea WhatsApp. Questa tipologia di reati è sempre più frequente e dunque la sentenza che si sta analizzando risulta essere di particolare interesse sociale. La suprema Corte ha puntato l’attenzione sul requisito che determina la differenza tra le due fattispecie che, tenendo in considerazione le peculiarità dello strumento di comunicazione utilizzato, si individua nella contestualità tra comunicazione dell’offesa e recepimento della stessa da parte della persona offesa, stabilendo che si configura l’ingiuria nel momento in cui vi sia contestualità fra comunicazione dell’insulto e recepimento dello stesso da parte dell’offeso: in mancanza di contestualità, si configura la diffamazione (Cassazione penale, Sezione V, sentenza n. 27540 del 2023). Può accadere, infatti, che i diversi componenti della chat di gruppo accedano alla lettura di questa in modo asincrono, anche se, come accennato, la definizione di tale forma di comunicazione è quella di “messaggistica istantanea”, poiché quest’ultima attiene, hanno precisato i giudici, “all’ordinaria trasmissione immediata del messaggio ma non implica affatto la contestuale ricezione, che dipende da numerosi, variabili fattori”. In difetto dell’immediatezza, l’offeso rimane estraneo alla comunicazione, intercorsa con altre persone, e non è posto nella condizione di interloquire con chi ha l’ha offeso.


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