MALASANITÀ? IN CASO DI DANNI C’È LA RESPONSABILITÀ AUTONOMA DELLA STRUTTURA SANITARIA!

Cassazione Civile – Sez. III – sentenza n. 5380/2023: La responsabilità autonoma della struttura sanitaria

In tema di malasanità recentemente è intervenuta la sentenza n. 5380/2023 la quale ha stabilito la responsabilità autonoma e diretta della struttura ospedaliera nel caso di danni conseguenti all’esercizio dell’attività medico chirurgica.

Invero, anche nel caso in cui, a seguito della proposizione di un’azione finalizzata al risarcimento di danni subiti a causa di un intervento medico chirurgico, venisse esclusa la responsabilità professionale del chirurgo, tale circostanza non escluderebbe la possibilità di configurare una responsabilità autonoma e diretta della struttura ospedaliera.

L’Ospedale sarebbe infatti chiamato a rispondere per il mancato adempimento delle obbligazioni a suo carico come l’inadeguatezza dei macchinari e il ritardo nel trasferimento del paziente presso un centro attrezzato.