L’UTILIZZO DEI PUNTI ESCLAMATIVI NON DEVE ESSERE PUNITO

Interessanti novità, in materia di supposti intenti denigratori e uso della punteggiatura tra colleghi avvocati, emergono dalla sentenza del Consiglio Nazionale Forense R.D. 286/2023.

Il procedimento disciplinare trae origine da un esposto in cui un avvocato lamentava di essersi sentito offeso dalla frase contenuta nella comparsa di costituzione e risposta in una causa che lo vedeva coinvolto con il collega (attuale ricorrente).

Il CDD escludeva che nella frase incriminata ci fossero espressioni di per sé offensive e sconvenienti, ma riteneva che la stessa contenesse una valutazione negativa dell’operato dell’esponente, rimarcato dall’indicazione precisa del valore della causa seguita da tre punti esclamativi. Per questo motivo, il CDD contestava all’avvocato la violazione dell’art. 42 c.d.f., il quale “[…] vieta apprezzamenti denigratori nei confronti dell’attività dei colleghi […]”, e gli irrogava la sanzione dell’avvertimento.

La controversia giunge dinanzi al Consiglio Nazionale Forense, dove il ricorrente sostiene che le espressioni offensive dovrebbero avere un oggettivo valore denigratorio, non potendosi contestare l’art. 42 CDF in base ad impressioni soggettive relative all’intento denigratorio.

Il motivo è risultato fondato. Il Consiglio ha appoggiato la tesi sostenuta dal ricorrente secondo cui la frase incriminata aveva l’unico scopo di informare il Giudice del procedimento che la controparte si era già rivolta ad altri due avvocati che non avevano voluto instaurare il procedimento e che “[…] il richiamo al valore della causa evidenziato con i punti esclamativi non ha comunque inteso criticare l’operato del collega, ma ha semplicemente suggerito al Tribunale, seppur con evidente enfasi, una certa “temerarietà” della causa, introdotta dal ricorrente […]”

A tal proposito, il CNF prosegue affermando che “[…] l’avvocato deve evitare espressioni offensive o sconvenienti nei confronti di colleghi, magistrati, controparti o terzi (art. 52 cdf), ma l’intento denigratorio non può sic et simpliciter dedursi dall’enfasi della punteggiatura […]”.

Pertanto, nonostante l’evidente enfasi, la frase non avesse oggettiva portata denigratoria, il CNF escludendo la rilevanza disciplinare del comportamento ha accolto il ricorso.


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