Le ferie non godute dei docenti precari vanno pagate

La scuola non può considerare automaticamente i periodi di sospensione delle lezioni come ferie dei docenti precari. Se l’insegnante non ha potuto fruire delle ferie maturate, può avere diritto alla relativa indennità sostitutiva.

Lo ha ribadito il Tribunale di Arezzo, accogliendo il ricorso di una docente assunta per diversi anni con contratti a tempo determinato e riconoscendole il diritto al pagamento delle ferie maturate e non godute.

Il caso

La docente aveva lavorato attraverso una successione di contratti a termine e aveva chiesto il pagamento delle ferie accumulate nel corso di diversi anni scolastici.

Il punto centrale riguarda i periodi di sospensione delle lezioni, come le vacanze natalizie e pasquali, i ponti e i giorni di giugno successivi alla fine delle lezioni.

Il fatto che in questi periodi non si svolgano le normali attività in classe, infatti, non significa che il docente possa essere considerato automaticamente in ferie.

Le ferie non possono essere imposte

La decisione si inserisce nell’orientamento già espresso dalla Corte di Cassazione, secondo cui un docente a tempo determinato non può essere collocato in ferie «d’ufficio», e a sua insaputa, semplicemente perché le lezioni sono sospese.

Se il docente non ha chiesto espressamente di utilizzare le ferie durante questi periodi, può quindi maturare il diritto all’indennità sostitutiva.

C’è però un’eccezione importante: il diritto può venire meno quando il dirigente scolastico abbia formalmente invitato il docente a usufruire delle ferie, avvertendolo in modo chiaro che, in caso contrario, avrebbe perso sia le ferie sia il diritto alla relativa indennità.

Cosa cambia

La pronuncia è particolarmente importante per gli insegnanti che hanno lavorato con contratti a tempo determinato, spesso con incarichi fino al 30 giugno, e che negli anni non hanno ricevuto il pagamento delle ferie non godute.

In presenza dei requisiti previsti, il docente può quindi chiedere il riconoscimento dell’indennità sostitutiva delle ferie, valutando anche un’azione legale per recuperare quanto non corrisposto.

Ogni situazione deve tuttavia essere esaminata singolarmente, verificando i contratti sottoscritti, i giorni di ferie maturati, gli eventuali periodi di sospensione delle lezioni e soprattutto la presenza di comunicazioni con cui la scuola abbia invitato formalmente il docente a usufruire delle ferie.


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