Nuovo passo in avanti sul tema dell’inserimento in graduatoria costellato dalla avvenuta omessa dichiarazione dell’esistenza di un precedente penale da parte del candidato.
Il Tribunale del lavoro di Latina, giudice Dott.ssa Marotta, con la sentenza n. 903 del 13 luglio 2021, ha accolto il ricorso presentato da un assistente amministrativo che era stato dichiarato decaduto dalla graduatoria di III fascia in cui era inserito da anni e contestualmente licenziato per aver omesso di dichiarare nel modulo della domanda di aggiornamento della graduatoria la pendenza di un procedimento penale a suo carico.
Il giudice, richiamando recente giurisprudenza, civile e amministrativa sul tema ha testualmente stabilito che: “Invero, la tutela dell’affidamento della P.A. rispetto alle autocertificazioni non può giungere, pena l’intollerabile rinuncia ad un confacente rapporto di adeguatezza col caso concreto (v. Corte Costituzionale 329/2007, cit.), fino al punto di determinare la necessaria caducazione di un rapporto di lavoro rispetto al quale l’erroneità o l’insufficienza dichiarativa non siano con certezza influenti sotto il profilo del diritto sostanziale. Sicché è solo la falsità sui dati sicuramente decisivi per l’assunzione che comporterà la decadenza, senza possibilità di qualsivoglia valutazione di diverso tipo. (…).
L’assenza di discrezionalità comporta che anche qualora venga accertata la commissione di reati in capo all’aspirante dipendente, lo stesso non decade dal diritto all’assunzione se l’illecito penale commesso non rientra nell’elencazione tassativa dei reati ostativi all’assunzione. Il principio espresso dall’art. 75 D.P.R. n. 445/2000 deve essere interpretato, per esigenze di razionalità del sistema giustizia e di non contraddizione dello stesso, proprio con la normativa vigente che esclude il diritto all’assunzione se colpevoli di uno dei reati ritenuti ostativi (o in relazione alle condizioni ostative) per espressa disposizione legislativa.
di seguito il testo del provvedimento scaricabile gratuitamente.
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