LA COERCIZIONE AD ACCETTARE CONDIZIONI DI LAVORO CONTRARIE ALLA LEGGE NON INCARDINA IL REATO DI ESTORSIONE

Con la sentenza Cass. Pen. n. 7128/2024 gli Ermellini hanno avuto modo di puntualizzare la nozione di estorsione in ambito lavorativo. L’analisi del reato è partita dalle censure mosse dal difensore dell’imputato, il quale ha lamentato un vizio di motivazione in relazione alla condotta posta in essere dal suo assistito.

Il tutto traeva origine dalla sentenza di secondo grado che ha condannato il datore di lavoro in relazione al reato di estorsione per aver “[…] integrato il delitto di estorsione nella condotta posta in essere che, in presenza di una aspettativa di assunzione, costringa l’aspirante lavoratore ad accettare condizioni di lavoro contrare alla legge e ai contratti collettivi […]”.

I giudici di legittimità hanno condotto un’analisi puntuale sul reato in oggetto affermando che l’estorsione in ambito lavorativo presenta una molteplicità di forme di manifestazioni. Nel quadro giurisprudenziale, la minaccia estorsiva è nozione multiforme, il cui tratto comune è l’idoneità della condotta nell’incutere timore – tramite la minaccia di un male ingiusto – e nel coartare l’altrui volontà. Il soggetto che compie il reato di estorsione deve essere titolare di una posizione di garanzia; in questo caso il datore di lavoro ha l’obbligo giuridico di evitarlo – il male ingiusto – poiché solo chi ha l’obbligo giuridico di evitarlo può minacciare l’omissione del proprio intervento.

I giudici hanno proseguito la disamina tracciando una linea netta di confine tra la posizione degli aspiranti lavoratori e chi già ricopre una posizione di lavoro, affermando che “[…] la prospettazione da parte del datore di lavoro agli aspiranti lavoratori, dell’alternativa tra la rinunzia alla retribuzione concordata e la perdita dell’opportunità di lavoro difetta in primo luogo del requisito della minaccia, non sussistendo prima dell’accordo un diritto all’aspirante lavoratore ad essere assunto a determinate condizioni […]”; la sentenza prosegue affermando ulteriormente che “[…] Manca, inoltre, il requisito dell’altrui danno in ragione della preesistente condizione di disoccupazione del lavoratore rispetto alla quale il mancato conseguimento di un’opportunità di impiego non incide negativamente sulla condizione reddituale della parte […]”.

La Suprema Corte ha annullato la sentenza di secondo grado e rimandato ad altra Sezione della Corte d’Appello territoriale, la quale provvederà ad applicare il principio di diritto enunciato. Escluso il reato di estorsione, conviene sottolineare che in queste circostanze rimane comunque possibile agire civilmente per danni.


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