Il Consiglio di Stato con l’ordinanza n. 05368/2026, pubblicata il 7 luglio 2026, ha attribuito priorità assoluta alla continuità scolastica e al diritto al completamento del ciclo di studi, i quali devono essere preservati anche a fronte di severe contestazioni amministrative circa lo status giuridico dell’istituto di provenienza.
I fatti
La Corte, in sede cautelare, ha statuito che la tutela del percorso formativo dell’alunno deve prescindere dalle sorti del giudizio principale sulla paritarietà della scuola. Sancendo così il principio per cui lo strumento dell’esame da privatista funge da valvola di sicurezza dell’ordinamento: una soluzione neutra che, pur non entrando nel merito della disputa tra ente scolastico e Ministero, garantisce l’effettività del diritto al completamento del ciclo di studi, sottraendo gli alunni agli effetti pregiudizievoli del contenuto amministrativo in corso.
La vicenda
La vicenda trae origine dal ricorso proposto dal Centro Scolastico Magnum unitamente a un folto gruppo di studenti delle quinte classi, volto all’annullamento dell’ordinanza cautelare n. 1462/2026 del TAR Campania, che aveva negato la sospensione dei provvedimenti interdittivi emessi dall’Ufficio Scolastico Regionale (USR). Il diniego amministrativo, impedendo di fatto l’ammissione agli esami di Stato, rischiava di consolidare un danno irreparabile per le carriere scolastiche degli alunni. In tale contesto, lo Studio Rienzi ha convinto i giudici a separare la posizione degli studenti dai problemi legali della scuola, superando le regole burocratiche per concentrarsi sull’unica cosa che conta davvero: il diritto dei ragazzi a terminare i propri studi.
Il Consiglio di Stato ha accolto pienamente questa impostazione, chiarendo che la tutela degli alunni deve essere immediata. La Corte, infatti, ha esordito affermando che “ritenuto che le esigenze cautelari degli appellanti, impregiudicata rimanendo ovviamente la presupposta questione della paritarietà dell’Istituto scolastico frequentato, possono trovare accoglimento nei limiti già stabilità dalla Sezione in analoghi precedenti cautelari(v., ex plurimis , Cons. St., sez. VII, 5 giugno 2026, nn. 2127, 2129 e 2133)“. Richiamando espressamente questa serie di pronunce cautelari gemelle e recentissime, il Consiglio di Stato ha dimostrato di aver ormai consolidato un preciso orientamento giurisprudenziale di salvaguardia degli alunni che hanno completato in buona fede l’anno scolastico.
Il Collegio ha spiegato quindi che la soluzione per ammettere gli studenti agli esami come “privatisti” è la via più corretta. A tal proposito, la Corte ha precisato:
“considerato che tale soluzione, in particolare, da una parte si appalesa conforme all’interesse pubblico generale che fa capo all’amministrazione della pubblica istruzione, il cui scopo istituzionale è quello di garantire e promuovere l’istruzione e fare in modo che il percorso di studi svolto sia portato a compimento e, dall’altra, non incide sul contenzioso tra la suddetta amministrazione e l’istituto istante“.
Il passaggio chiave, che sottolinea come l’interesse degli studenti non danneggi l’amministrazione, è il seguente:
“…l’esame da privatista prescinde, anzi si pone in antitesi, all’accertamento della spettanza della parità all’istituto, sortendo, invece, il positivo e meritorio effetto di accompagnare gli studenti fino alla fine del percorso di studio, dando un significato e un contenuto concreto al principio della continuità scolastica“.
L’obbligo
La decisione del Consiglio di Stato ha imposto al Ministero e all’USR un preciso obbligo di fare, affinché la tutela concessa fosse effettiva:
“È necessario che il Ministero dell’Istruzione e del Merito, e per esso l’Ufficio scolastico regionale, si faccia carico di indicare le modalità per la presentazione, da parte degli studenti appellanti, delle domande di esame come studenti privatisti, di individuare le sedi scolastiche […] di predisporre un calendario di apposite sessioni”.
In conclusione, l’appello cautelare è stato integralmente accolto nei limiti della motivazione.
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