SCHIAMAZZI E RUMORI NOTTURNI? DEVE IMPEDIRLI IL GESTORE DEL LOCALE!

Novità in materia di inquinamento acustico, un problema molto diffuso nelle nostre città. La sentenza 27 marzo 2023, n. 12555 della Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione ha stabilito infatti la responsabilità di un gestore di un pubblico esercizio – titolare di una specifica posizione di garanzia che gli impone di controllare che la frequentazione del locale non sfoci in condotte pregiudizievoli dell’ordine e della tranquillità pubblica – che deve quindi attivarsi per impedire gli schiamazzi e rumori provocati dagli avventori in sosta davanti al locale, anche nelle ore notturne.

Il reato può dirsi configurato il reato quando l’evento diffusivo sia potenzialmente idoneo ad essere risentito da un numero indeterminato di persone, pur se poi concretamente solo taluna se ne possa lamentare. La violazione addirittura può anche configurarsi in assenza di una specifica denuncia fatta da un abitante della zona, essendo sufficiente che sia posta in essere una condotta idonea ad arrecare disturbo ad un numero indeterminato di persone e non è necessaria la prova che il rumore abbia concretamente molestato una platea più diffusa di persone, essendo sufficiente l’idoneità del fatto a disturbare un numero indeterminato di individui. In altre parole, non è necessario che «tutti» i residenti nelle vie limitrofe al locale percepiscano il rumore come superante la soglia di normale tollerabilità essendo sufficiente che alcune di esse ne abbiano subito turbamento nelle occupazioni e nel riposo e che altre potrebbero subirne altrettanto.


Per info o assistenza legale:

06.37353065-6

carlorienzi@ordineavvocatiroma.org