IN CASO DI INFORTUNI IL DATORE DI LAVORO È (SEMPRE) IL PRINCIPALE RESPONSABILE

La vicenda giudiziaria oggetto della sentenza n. 21153 del 26/04/2023 riguarda la tematica della responsabilità penale del datore di lavoro, per l’infortunio subito dal dipendente nello svolgimento delle proprie mansioni, nel caso in cui sia stato preventivamente nominato un soggetto responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP).

Nel caso di specie, sia in primo che in secondo grado il datore di lavoro era stato considerato responsabile del reato di lesioni colpose per un infortunio sul lavoro occorso ad un suo dipendente con mansioni di carrellista che, durante lo svolgimento della sua attività lavorativa, era stato colpito alla spalla da una catasta di bancali che non era stata ben impilata.

Il datore di lavoro, che era stato riconosciuto responsabile del reato di lesioni colpose per non avere valutato il rischio derivante dalla scorretta sistemazione della catasta, aveva promosso ricorso in Cassazione adducendo di aver provveduto, prima che si fosse verificato l’infortunio del suo dipendente, alla nomina di un Responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

La Suprema Corte, con la sentenza in commento, ha dichiarato inammissibile il ricorso promosso evidenziando come la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito della struttura aziendale, rientrando fra gli obblighi fondamentali che gravano sul datore di lavoro, costituisce un adempimento personalissimo che, ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, articolo 17, comma 2, il datore di lavoro non può delegare.

Con la conseguenza che, come confermato da molteplice giurisprudenza, la mera designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione non costituisce una delega di funzioni e non è, dunque, sufficiente a sollevare il datore di lavoro e i dirigenti dalle rispettive responsabilità in tema di violazione degli obblighi imposti per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Tutt’al più, il RSPP potrà essere ritenuto responsabile, in concorso con il datore di lavoro, del verificarsi di un infortunio, nel caso in cui il sinistro possa essere ricondotto ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l’obbligo di conoscere e segnalare.

In conclusione, la sentenza in commento ribadisce il principio secondo cui, con riferimento agli infortuni che siano da ricollegare ad una mancata valutazione del rischio ovvero alla omessa adozione delle misure previste nel documento di valutazione die rischi aziendali, la responsabilità principale deve essere configurata in capo al datore di lavoro.


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