GLI INFLUENCER SONO INQUADRABILI COME AGENTI DI COMMERCIO

Con la sentenza 2615/24 il Tribunale di Roma ha segnato un cambiamento significativo nel panorama del marketing digitale.

La pronuncia, infatti, ha confermato la validità dell’accertamento ispettivo della Fondazione Enasarco, l’ente previdenziale degli agenti di commercio, stabilendo che quella degli influencer possa essere considerata come attività da agenti di commercio, disciplinata dall’art. 1742 c.c. e seguenti, a fronte di specifici presupposti. Pur con le dovute – e immancabili – specificità, le due figure professionali trovano infatti un terreno di incontro nell’attività di promozione delle vendite.

Si tratta di una innovazione sostanziale, che conferma le considerazioni in corso già da tempo sulla natura dei rapporti tra aziende e le nuove figure di intermediari che utilizzano gli strumenti digitali per la promozione commerciale.

E non solo: si tratta di un fatto giuridico foriero di importanti effetti, se è vero chedalle modalità di svolgimento dell’incarico e dalla regolamentazione contrattuale passa la qualificazione giuridica del rapporto con rilevantissimi riflessi in termini economici e sanzionatori“.