IMU NON DOVUTA SU IMMOBILI OCCUPATI ABUSIVAMENTE PRIMA DEL GENNAIO 2023. LA PAROLA PASSA ALLA CORTE COSTITUZIONALE

L’IMU, imposta municipale propria, è stata introdotta a partire dall’anno 2012 in sostituzione della già famigerata ICI (imposta comunale sugli immobili). Si tratta di un’imposta dovuta in relazione al possesso di fabbricati con alcune precise esclusioni come quelle relative all’abitazione principale, aree fabbricabili o terreni agricoli. Il soggetto tenuto al pagamento è il proprietario o titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) nonché il concessionario nel caso di concessione di aree demaniali e il locatario in caso di leasing.

Si è posto, nel tempo, il problema di capire se sia o meno dovuta l’IMU sugli immobili abusivamente occupati da terzi. Il dilemma è stato definitivamente risolto a partire dai fatti che si verificano successivamente al primo gennaio 2023.

Difatti, l’art. 1, comma 81, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, modificando l’articolo 1, comma 759, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernente i casi di esenzione dall’imposta municipale propria, ha previsto che:

«Sono esenti dall’imposta, per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:

… g bis) gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale».

Apparentemente e sostanzialmente risolto per il futuro, il problema va affrontato per il passato, cioè per tutte le fattispecie sorte prima dell’entrata in vigore della legge (e sono migliaia questi casi).

Al riguardo, la giurisprudenza della Corte di Cassazione è stata sempre costante nel ritenere che l’imposta era comunque dovuta ritenendo che il legislatore abbia ritenuto rilevante ai fini impositivi, non già la detenzione materiale del bene bensì l’esistenza di un titolo legittimante il possesso o la detenzione dell’utilizzatore (e quindi a prescindere dalla sua materiale detenzione, detenzione che non si verifica nel caso di occupazione abusiva da parte di terzi).

La questione, però, è stata affrontata di recente sempre dalla Suprema Corte la quale, nella sua sentenza n.9956 del 13.04.2023, ha ritenuto di dover sottoporre alla Corte Costituzionale la valutazione della norma in questione e quindi chiedere all Consulta se sia legittima o meno la norma che, nella sua formulazione originaria applicabile prima del 1.01.2023, “ non prevede l’esenzione d’imposta nell’ipotesi di occupazione abusiva dell’immobile che non possa essere liberato pur in presenza di organi istituzionali preposti”.

La Corte di Cassazione, nel valutare il caso e decidere di sottoporre la questione alla Corte Costituzionale, ha effettivamente considerato che “con riferimento agli immobili abusivamente occupati e di cui sia precluso lo sgombero per cause indipendenti dalla volontà del contribuente, si ritiene possa venire a mancare il presupposto dell’imposta, che si assume essere l’effettivo e concreto esercizio dei poteri di disposizione e godimento del bene, in quanto ritenuti manifestazioni di capacità contributiva”.

Sotto altro punto di vista, “se è vero, infatti, che a mente di quanto statuito dall’art. 8 d.lgs. n. 23/2011 il presupposto dell’IMU è da individuarsi nel «possesso» di immobili (diversi dall’abitazione principale) come dianzi delineato, occorre al contempo evidenziare che il possesso legittimante il sorgere della soggettività passiva ai fini IMU, per essere effettivo, presuppone che la cosa rientri materialmente nella disponibilità individuale del possessore di talché quest’ultimo possa esercitare le prerogative discendenti dal diritto ricadente sul bene”.

Non rimane che aspettare il giudizio della Corte Costituzionale e, nelle more, formulare apposite istanze di rimborso presso i competenti uffici entro 5 anni dal versamento dell’imposta.


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