IN CASO DI IMMOBILE PIGNORATO, LA PARTECIPAZIONE ALLE ASSEMBLEE CONDOMINIALI NON PUÒ RITENERSI INCLUSA FRA I COMPITI DEL CUSTODE

Il ricorso su cui si è pronunciata la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 29070 del 19 ottobre 2023, era stato presentato da alcuni condomini, i quali sostenevano in giudizio che il condomino Tizio non poteva ritenersi legittimato a partecipare all’assemblea di condominio, dal momento che, prima della data dell’assemblea, l’appartamento di sua proprietà era stato sottoposto a pignoramento e il competente giudice dell’esecuzione aveva provveduto a nominare un custode dell’immobile. I ricorrenti sostenevano che la Corte d’Appello non avesse considerato che il voto espresso in quella sede era risultato determinante per l’approvazione della delibera di nomina del nuovo amministratore, dato che, in mancanza di tale voto, non sarebbe stata raggiunta la maggioranza qualificata. La Corte di Cassazione ha specificato che, in caso di esecuzione forzata, la proprietà dell’immobile passa dal debitore all’aggiudicatario soltanto in seguito alla pronuncia del decreto di trasferimento. Dunque, qualora l’immobile pignorato sia ricompreso in un edificio condominiale, il debitore esecutato conserva la legittimazione a partecipare all’assemblea e alle relative deliberazioni a meno che il giudice dell’esecuzione non abbia previsto diversamente nel provvedimento di nomina del custode o in altro successivo, onerando quest’ultimo di tale incombenza. Il ricorso è stato rigettato dalla Suprema Corte, avendo la Corte distrettuale correttamente riconosciuto la legittimazione del condomino a partecipare all’assemblea condominiale con diritto di voto.


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