ANSIA E DEPRESSIONE NON ESCLUDONO L’ILLECITO DISCIPLINARE

Importanti novità dal Consiglio Nazionale Forense, con la sentenza n. 118/2024, in materia di illeciti deontologici e condizioni psico-fisiche dell’avvocato.

Ansia e sintomi depressivi non escludono, di per sé soli, la responsabilità derivante da illecito disciplinare, giacché per l’imputabilità dell’infrazione è sufficiente la volontarietà con la quale è stato compiuto l’atto deontologicamente scorretto, a nulla rilevando la buona fede dell’incolpato ovvero le sue condizioni psico-fisiche, elementi dei quali si può eventualmente tener conto solo nella determinazione concreta della sanzione“.

Il Consiglio Nazionale Forense, nella sentenza pubblicata il 4 luglio scorso, si è riportato all’orientamento uniforme della giurisprudenza domestica (cfr., tra le altre, CNF n. 133/2018, 138/2018, n. 242/2016, n. 252/2016).

Protagonista della vicenda, e autore del ricorso al CNF, un avvocato iscritto all’Albo degli Avvocati di Brescia – già sanzionato dal Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense di Brescia con la sospensione dall’attività professionale per quattro mesi).

La decisione

Accertate le responsabilità dell’avvocato, il CNF ha valutato che il Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense di Brescia abbia “applicato in modo corretto i principi  tenuto conto del fatto che risultava la violazione dei precetti deontologici di cui all’art. 9 CDF (dovere di probità, dignità e decoro), all’art. 28 CDF (riserbo e segreto professionale), all’art. 63 10 (rapporto con i terzi) e all’art. 64 CDF (obbligo di provvedere all’adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi) e che per la violazione più grave, quella concernente il mancato adempimento delle obbligazioni verso terzi, l’art. 64 CDF prevede la sanzione edittale della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da due mesi a sei mesi”.

Di conseguenza, “in considerazione del lasso di tempo in cui si erano svolte le condotte, degli ingenti danni economici cagionati al locatore, del mancato ristoro del danno provocato, del manifesto discredito cagionato alla categoria forense, dei precedenti disciplinari (due avvertimenti e due sospensioni di mesi due), ha sanzionato l’Avv. con la sospensione dall’esercizio della professione per mesi quattro, ovvero la sanzione prevista per la violazione più grave, nella misura media della sanzione edittale prevista“.

La sanzione

Da qui il rigetto del ricorso, visto che “si tratta di una sanzione assolutamente adeguata in relazione alle condotte dell’incolpato, tanto più se si considera che tale sanzione sarebbe già stata ampiamente giustificata anche dalla sola violazione dell’art. 64 CDF“.


Lo Studio Legale Rienzi si occupa da quasi 50 anni di diritto: le conoscenze e l’esperienza maturata nel corso degli anni ne fanno una delle boutique Law Firm più prestigiose del Paese. In entrambe le sedi di Roma e Milano, è in grado di attivare un team integrato di professionisti che possono offrire una consulenza completa per ogni eventuale necessità. In caso ci sia necessità di una consulenza, è possibile contattarci direttamente sul web oppure tramite il numero 0637353066.