IL SALUTO ROMANO? PER LA CASSAZIONE È REATO (SOLO) SE IMPLICA L’APOLOGIA DEL FASCISMO!

Il saluto romano, nel caso in cui la situazione “sia idonea a integrare il concreto pericolo di riorganizzazione del disciolto partito fascista“, integra la legge Scelba e configura il reato di apologia del fascismo: lo hanno stabilito le Sezioni Unite della Cassazione, che hanno annullato la condanna nei confronti di 8 persone – accusate di aver fatto il saluto romano durante un corteo commemorativo a Milano nel 2016 – e disposto un nuovo processo di appello per gli imputati.

Nel caso di specie, gli imputati erano stati assolti per l’assenza dell’elemento soggettivo e poi condannati in secondo grado, nel 2020, in riferimento alla legge Mancino del 1993 che punisce le manifestazioni pubbliche di ideologie discriminatorie.

Un nuovo processo

Il tema in questione, come noto, è tornato di recente più volte a emergere (con il consueto carico di polemiche): specie dopo i fatti (e il video) per l’anniversario di Acca Larentia. La sentenza mira a sciogliere un nodo da tempo inestricabile: nelle motivazioni si legge che “La ‘chiamata del presente’ o ‘saluto romano’ , rituali entrambi evocativi della gestualità propria del disciolto partito fascista, integra il delitto previsto dall’art. 5 della legge 20 giugno 1952 n. 645, ove, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso, sia idonea a integrare il concreto pericolo di riorganizzazione del disciolto partito fascista, vietata dalla XII disposizione transitoria e finale della Costituzione“. Gli ermellini hanno quindi rinviato ad altra sezione della Corte d’Appello: ora il processo andrà celebrato di nuovo, ma stavolta contestando agli imputati la legge Scelba (l’articolo 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645):

Chiunque, partecipando a pubbliche riunioni, compie manifestazioni usuali del disciolto partito fascista ovvero di organizzazioni naziste è punito con la pena della reclusione sino a tre anni e con la multa da duecentomila a cinquecentomila lire. Il giudice, nel pronunciare la condanna, può disporre la privazione dei diritti previsti nell’articolo 28, comma secondo, numeri 1 e 2, del codice penale per un periodo di cinque anni“. È quanto prevede l’articolo 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645, citato dalla Cassazione in relazione al saluto romano.

Le opinioni

L’avvocato generale della Cassazione Pietro Gaeta, nel suo intervento all’udienza davanti alle Sezioni Unite della Suprema Corte, aveva sostenuto che il saluto romano “rientra nel perimetro punitivo della legge Mancino quando realizza un pericolo concreto per l’ordine pubblico“. In sostanza – secondo lui – distinguere la finalità commemorativa con il potenziale pericolo di ordine pubblico.

L’avvocato difensore di due degli otto imputati per i quali è stato disposto il processo di appello bis sostiene che dalla sentenza della Cassazione derivi il principio secondo cui  “la decisione della Cassazione sancisce che il saluto romano non è reato a meno che ci sia il pericolo concreto di ricostituzione del partito fascista così come previsto dall’articolo 5 della legge Scelba, oppure ci siano programmi concreti e attuali di discriminazione razziale o violenza razziale così come previsto dalla legge Mancino“.


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