La Riforma Cartabia ha affrontato un problema dolente all’interno delle crisi familiari che coinvolgono i figli, ovvero la difficoltà dei genitori di trovare un accordo sui vari aspetti della vita della prole: dalle attività che svolgono alle persone o i luoghi che frequentano, passando ovviamente dalle scelte educative che li riguardano. Spesso, in tali situazioni, gli ex coniugi si ritrovano a combattere a causa di idee divergenti o vecchi rancori e chi si ritrova a patirne le conseguenze sono proprio i minori.
Per risolvere la questione, è stato introdotto il c.d. piano genitoriale (art. 473 bis.12 comma 4 c.p.c.) che, nelle cause di separazione, deve essere allegato al ricorso introduttivo e nella comparsa del convenuto a pena di decadenza (art. 473 bis.16 c.p.c.). Si punta quindi l’attenzione sulla responsabilità educativa della ex coppia, che prima di chiudere la propria relazione deve tentare di trovare un punto di incontro sul progetto educativo per i propri figli.
Nel caso in cui non vi sia accordo sul progetto educativo per i figli, interviene il Giudice, che può formulare una proposta di piano genitoriale tenendo conto di quelli allegati dalle parti. A ogni modo, l’indicazione da trarre dalla lettura delle norme è quella di preparare accuratamente il piano genitoriale, non limitandosi ad elencare le attività dei figli, ma presentando un progetto educativo complessivo – pensato ed elaborato con attenzione e responsabilità nell’interesse esclusivo dei figli.
Si segnala che alcuni Tribunali hanno elaborato delle linee guida per la redazione del piano in oggetto; un buon piano genitoriale dovrebbe contenere apposite sezioni dedicate a tematiche quali, ad esempio, l’istruzione, la salute, la comunicazione, le vacanze, i giorni festivi, i compleanni di famiglia e le date significative, le deduzioni fiscali e la ripartizione tra i genitori.
Il piano genitoriale proposto dal Giudice, sulla base di quelli predisposti dalle parti, diventa vincolante per i genitori, che si impegnano ad osservarne il contenuto.
Il mancato rispetto delle misure previste nel piano viene espressamente sanzionato dalla nuova normativa tramite vari strumenti, come la condanna del genitore inadempiente ad una sanzione amministrativa pecuniaria che può arrivare fino a 50 mila euro o il risarcimento del danno nei confronti dell’altro genitore.
Per info o assistenza legale:
06.37353065-6